Petizione pubblica
(in merito agli articoli inerenti “nuove professioni sanitarie” presenti nel DdL 1324)
Gentile Collega,
ancora una volta la politica cerca il consenso elettorale sulla nostra pelle.
Oggi si cerca di individuare l’osteopata ed il chiropratico come professioni sanitarie al pari del fisioterapista, dell’infermiere, del medico e di operare una sanatoria a vantaggio di persone che ad oggi praticano attività sanitaria prive di alcuna abilitazione a farlo, commettendo quindi un reato penale.
Firma per evitare che i professionisti della Tua salute siano inventati con un semplice emendamento all’interno di una proposta di legge invece che seguire il percorso di validazione scientifica già previsto dalla Legge 43 del 2006, emanata 10 anni fa proprio a tutela dei Cittadini.
Firma perché non si deroghi alle regole che il sistema si è dato per proteggere la Tua salute: lo Stato deve tutelare la nostra salute riconoscendo come professionisti sanitari solo quelli che rispettano requisiti irrinunciabili, prima di tutto il possesso di solide basi scientifiche.
Se verranno approvati gli articoli in discussione al Senato senza queste rassicurazioni ci ritroveremo ancora una volta ad aver legalizzato un reato.
Firma perché, nel rispetto della Legge vigente, non possano essere istituite nuove professioni sanitarie le cui competenze si sovrappongono a quelle delle professioni già esistenti, generando confusione nei cittadini.
Firmando questa petizione, chiedo ai Senatori di bocciare gli articoli 4 e 12 del DdL “Lorenzin” AS 1324, calendarizzato per la discussione in Aula dal 17 maggio, che mirano ad istituire nuove professioni sanitarie derogando al parere tecnico-scientifico previsto dalla Legge.
Testo dell’art. 5 Legge n. 43 del 2006
Legge 1 febbraio 2006, n. 43
“Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2006
ART. 5.
(Individuazione di nuove professioni in ambito sanitario).
- L’individuazione di nuove professioni sanitarie da ricomprendere in una delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, il cui esercizio deve essere riconosciuto su tutto il territorio nazionale, avviene in sede di recepimento di direttive comunitarie ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovano rispondenza in professioni già riconosciute.
- L’individuazione è effettuata, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
- L’individuazione è subordinata ad un parere tecnico-scientifico, espresso da apposite commissioni, operanti nell’ambito del Consiglio superiore di sanità, di volta in volta nominate dal Ministero della salute, alle quali partecipano esperti designati dal Ministero della salute e dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e i rappresentanti degli ordini delle professioni di cui all’articolo 1, comma 1, senza oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, la partecipazione alle suddette commissioni non comporta la corresponsione di alcuna indennità o compenso né rimborso spese.
- Gli accordi di cui al comma 2 individuano il titolo professionale e l’ambito di attività di ciascuna professione.
- La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.
Testo artt. 4 e 12 DdL 1324
Art. 4.
(Istituzione e definizione della professione dell’osteopata)
- Nell’ambito delle professioni sanitarie è istituita la professione dell’osteopata. Per l’esercizio della professione sanitaria dell’osteopata è necessario il possesso della laurea abilitante o titolo equipollente. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, ai fini dell’individuazione delle competenze riconducibili alla professione dell’osteopata.
- Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell’esercizio della professione sanitaria di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito l’ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia.
- È istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso l’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, l’albo per la professione sanitaria di osteopata. Possono iscriversi all’albo i soggetti che hanno conseguito la formazione universitaria in osteopatia, ai sensi del decreto di cui al comma 2, e i soggetti in possesso dei titoli di cui al medesimo comma 2.
Art. 12.
(Istituzione e profilo della professione sanitaria del chiropratico)
- Nell’ambito delle professioni sanitarie è istituita la professione del chiropratico. Per l’esercizio della professione sanitaria del chiropratico sono necessari il possesso della laurea abilitante o titolo equipollente e l’iscrizione al registro istituito presso il Ministero della salute. Sono fatte salve le disposizioni di cui all’articolo 5, commi 1, 2, 4 e 5, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, ai fini dell’individuazione delle competenze riconducibili alla professione del chiropratico.
- Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell’esercizio della professione sanitaria di cui al comma 1. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definito l’ordinamento didattico della formazione universitaria in chiropratica.
- All’articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 355 è abrogato.