COMUNICATO PER I COLLEGHI FORMATI PRIMA DEL 1999
A SEGUITO DELL’EMANAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26/7/11 RELATIVO A
CRITERI E MODALITÀ PER IL RICONOSCIMENTO DELL’EQUIVALENZA
AI DIPLOMI UNIVERSITARI DELL’AREA SANITARIA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO
IN ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 4, COMMA 2,
DELLA LEGGE 26 FEBBRAIO 1999, N. 42
PER SAPERE CHE COS’E’ L’EQUIVALENZA
Si tratta di un’ EQUIVALENZA TITOLI PER VIA AMMINISTRATIVA:
il titolo che ha permesso l’attività professionale – co-requisito indispensabile – viene valutato e sancito con timbro ministeriale come equivalente (cioè valido per continuare a esercitare la professione già in atto) al titolo attualmente necessario (laurea delle professioni sanitarie).
Non c’è nessuna equipollenza alla laurea (cioè medesima validità per continuare la professione, ma anche per carriera e prosecuzione degli studi).
PER CHI E’ VALIDA? Per tutti coloro che, esercitando fin da prima del 1999 una delle professioni sanitarie, non siano ancora in possesso di titolo di laurea corrispondente o titolo equipollente.
PREREQUISITI INDISPENSABILI
1. avere un titolo il cui percorso di studi è iniziato entro il 1999 ovvero prima dell’attivazione del Corso di Laurea
2. dimostrare la propria attività professionale o con certificati di servizio o con partita IVA e fatturazioni relative agli anni di lavoro. L’attività deve essersi svolta, almeno parzialente (un anno?), negli ultimi cinque anni. La durata della formazione e gli anni di esperienza lavorativa formano il punteggio necessario per ottenere l’equivalenza, secondo una tabella allegata al decreto.
A CHI PRESENTARE LA DOMANDA
La domanda va presentata alla regione sede della scuola che ha rilasciato il titolo (nel caso di più attestati va individuato l’attestato prevalente, quello che ha permesso l’assunzione o lo svolgersi dell’attività)
QUANDO
Per ciò che riguarda le professioni della riabilitazione, e quindi i TNPEE, le Regioni stanno dando avvio alle procedure.
PER I TNPEE
Coloro che sono già in possesso di laurea o di titolo equipollente ai sensi del Decreto Ministeriale 27 luglio 2000-G.U.n.195 del 22/8/2000 non devono fare nulla.
PER GLI PSICOMOTRICISTI FORMATI PRIMA DEL 1999
coloro che già esercitavano la professione in ambito sanitario, con il titolo di psicomotricista, ottenuto precedentemente alla normativa attuale, sia essendo stati assunti attraverso concorso, sia avendo presentato il titolo nel curriculum, per l’assunzione o la collaborazione con strutture private, o abbiano svoltoattività riabilitativa privatamente, ma con regolare fatturazione
devono presentare domanda seguendo i criteri esposti con precisione
dal bando della regione nella quale si sono formati.
Gli AVVISI SONO EMANATI DAGLI ASSESSORATI ALLA SANITÀ
DI OGNI REGIONE E PROVINCIA AUTONOMA
Napoli 18/10/2013
Il Presidente Nazionale ANUPI: Dott. Andrea Bonifacio
Per eventuali informazioni contattare il dott. Giulio Magnani,
referente ANUPI per l’equivalenza dei titoli e reperibile
dalle ore 19 alle ore 21 al 3355619888
e-mail magnani.giulio@virgilio.it
Di seguito la tabella delle Regioni che hanno emanato il bando
e relativa documentazione
Questo spazio sarà costantemente aggiornato!
Ultimo aggiornamento il 7 novembre 2013