ATTENZIONE: 7 giugno 2012 – Il Ministero della Salute, su richiesta di un rilevante numero di Regioni, ha differito al prossimo mese di settembre la pubblicazione degli avvisi pubblici per la presentazione delle istanze per il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai diplomi universitari di ambito sanitario dell’area delle professioni della riabilitazione. (vedi applicazione comma art 4 in allegato)
A seguito della avvenuta emanazione del DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26/7/11 relativo a Criteri e modalità per il riconoscimento dell’equivalenza ai diplomi universitari dell’area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento, in attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42 pensiamo utile sottolineare alcuni aspetti ai soci interessati.
CHE COSA E’– Si tratta di un’EQUIVALENZA titoli per via amministrativa: il titolo che ha permesso l’attività professionale (co-requisito indispensabile) viene valutato e sancito, con timbro ministeriale, come equivalente (cioè valido per continuare a esercitare la professione) al titolo attualmente necessario (laurea delle professioni sanitarie). Non c’è nessuna equipollenza alla laurea (cioè medesima validità per continuare la professione, ma anche per carriera e prosecuzione degli studi).
PER CHI E’– Per tutti coloro che, esercitando una delle professioni sanitarie, non siano in possesso di titolo di laurea corrispondente o titolo equipollente.
QUALI LE CARATTERISTICHE – Sono sostanzialmente 2 : avere un titolo il cui percorso di studi è terminato entro il 17 marzo 1999 e dimostrare l’attività professionale o con certificati di servizio o con partita IVA e fatturazioni relative agli anni di lavoro. La durata della formazione e gli anni di esperienza lavorativa formano il punteggio necessario per ottenere l’equivalenza secondo una tabella allegata al decreto.
IMPORTANTE – La domanda va presentata alla regione sede della scuola che ha rilasciato il titolo (nel caso di più attestati va individuato l’attestato prevalente, quello che ha permesso l’assunzione o lo svolgersi dell’attività)
QUANDO – Alla data odierna, le singole regioni devono aver già espletato gli avvisi pubblici con relative modalità di partecipazione per il comparto delle professioni tecniche, e, per ciò che riguarda le professioni della riabilitazione, e quindi i TNPEE, dovranno dare avvio alle procedure entro il GIUGNO 2012. Gli avvisi sono emanati dagli Assessorati alla Sanità di ogni Regione e Provincia Autonoma
(7 giugno 2012 – ATTENZIONE IL TERMINE E’ STATO PROROGATO A SETTEMBRE 2012)
PER I TNPEE – Coloro che sono in possesso di laurea o di titolo equipollente ai sensi del Decreto Ministeriale 27 luglio 2000-G.U.n.195 del 22/8/2000 non devono fare nulla.
QUINDI, PRECISIAMO ANCORA: coloro che esercitano la professione in ambito sanitario con il titolo di psicomotricista, ottenuto precedentemente alla normativa attuale, sia essendo stati assunti attraverso concorso, sia avendo presentato il titolo nel curriculum, per l’assunzione o la collaborazione con strutture private convenzionate, o abbiano svolto attività riabilitativa privatamente, ma con regolare fatturazione, devono presentare domanda seguendo i criteri esposti con precisione dal bando allegato a questa comunicazione.
Sarà cura dell’Associazione affiancare i soci perché i loro diritti vengano correttamente rispettati, non sarà possibile invece includere situazioni che non abbiano i requisiti di legge. Riteniamo necessario ricordare che tutta la procedura si realizza tra le Amministrazioni Regionale , dello Stato e il singolo cittadino. Le Associazioni Professionali non sono, né sono state coinvolte nei vari passaggi, ne è previsto un loro coinvolgimento. Ciò che possiamo e vogliamo fare è dare le informazioni il più chiaramente possibile, perché ogni socio interessato possa muoversi con cognizione di causa.
Il Direttivo Nazionale ANUPI