Riconoscimento delle Professioni Sanitarie

Ministero della Salute

 

Decreto LORENZIN

 

Testo approvato dal Consiglio dei Ministri il 26 luglio 2013

 

“DDL recante disposizioni in materia di sperimentazione clinica dei medicinali, di riordino delle professioni sanitarie, di tutela della salute umana e formazione medico specialistica e di benessere animale”

 

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il DDL Lorenzin, che riconosce gli Ordini delle Professioni Sanitarie, nel loro ruolo di garanti della qualità professionale degli interventi erogati in ambito sanitario, operando in questo modo a favore del diritto costituzionale del cittadino alla salute.

Il Ministro ha prospettato le successive fasi di approvazione in Parlamento, sostenendo che il suo DDL vuole essere di stimolo alla riforma ordinistica, con grande attenzione anche a quelle professioni sanitarie tuttora prive di Ordine.

Come ANUPI, accanto alle altre Professioni Sanitarie, sosteniamo da anni questa battaglia di civiltà e accogliamo positivamente questo importante passaggio, restando in attesa dei successivi atti parlamentari

 


Inseriamo nel corpo del testo gli articoli riguardanti le Professioni Sanitarie

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Capo IIProfessioni sanitarie

 

Art. 3 (Riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie)

1. Al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, sono apportate le seguenti modifiche: a) i Capi I, II e III, sono sostituiti dai seguenti:

 

Capo I (Degli Ordini delle professioni sanitarie)

 

Art. 1 (Ordini delle professioni sanitarie)

1. In ogni provincia o città metropolitana sono costituiti gli Ordini dei medici- chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari e dei farmacisti. Se il numero dei sanitari residente nella provincia sia esiguo ovvero se sussistano altre ragioni di carattere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero della salute, su proposta delle rispettive Federazioni nazionali e d’intesa con gli Ordini interessati, può disporre che un Ordine abbia per circoscrizione due o più province finitime.

2. Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali:

a) sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall’ordinamento, connessi all’esercizio professionale;

b) sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute. Le spese di funzionamento degli Ordini e delle Federazioni sono a carico degli iscritti, non gravano sulla finanza pubblica e ad essi non si estendono le norme di contenimento della spesa pubblica;

c) promuovono e assicurano l’indipendenza, l’autonomia e la responsabilità dell’esercizio professionale e delle professioni, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della loro funzione sociale, la salvaguardia dei princìpi etici dell’esercizio professionale indicati nei codici deontologici al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva;

d) verificano il possesso dei titoli abilitanti all’esercizio professionale e curano la tenuta e la pubblicità degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi;

e) assicurano un adeguato sistema di informazione sull’attività svolta per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione;

f) partecipano e assumono ruoli e compiti nelle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all’esame di abilitazione all’esercizio professionale

g) concorrono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti i sanitari iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all’estero

h) separano, nell’esercizio della funzione disciplinare a garanzia del diritto di difesa, dell’autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante.

A tal fine, in ogni Regione vengono costituiti Uffici istruttori di Albo, composti da un numero compreso tra 5 e 11 iscritti sorteggiati tra i componenti delle Commissioni disciplinari della corrispettiva professione, garantendo la rappresentanza di tutti gli Ordini, e un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute. Nel caso di Regioni con un solo ordine professionale o delle Province Autonome sono costituiti, rispettivamente, Uffici istruttori interregionali o interprovinciali. Gli Uffici istruttori, sulla base di esposti o su richiesta del Presidente della competente Commissione disciplinare, o d’ufficio, compiono gli atti preordinati all’instaurazione del procedimento disciplinare, sottoponendo all’organo giudicante la documentazione acquisita e le motivazioni per il proscioglimento o per l’apertura del procedimento disciplinare, formulando in questo caso il profilo di addebito. I componenti degli Uffici istruttori non possono partecipare ai procedimenti relativi agli iscritti al proprio Albo di appartenenza;

i) gli iscritti agli Albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, sono soggetti alle sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell’illecito.

 

Art. 2 (Organi)

1. Sono organi degli Ordini delle professioni sanitarie:

a) il Presidente;

b) il Consiglio direttivo;

c) la Commissione di albo;

d) il Collegio dei revisori.

2. Ciascun Ordine elegge in assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa di voti ed a scrutinio segreto:

a) il Consiglio direttivo, che – fatto salvo quanto previsto per la professione odontoiatrica dall’articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409 – è costituito da sette componenti, se gli iscritti all’albo non superano il numero di cinquecento, da nove componenti se superano i cinquecento ma non i mille e cinquecento, da quindici componenti se superano i mille e cinquecento; con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione del Consiglio direttivo dell’ordine dei tecnici di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

b) la Commissione di Albo, che, per la professione odontoiatrica è costituita da cinque componenti del medesimo Albo, se gli iscritti non superano i mille e cinquecento, di sette componenti se superano i mille e cinquecento ma sono inferiori a tremila e di nove se superano i tremila e per la professione medica è costituita dalla componente medica del Consiglio direttivo; con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle Commissioni d’albo all’interno dell’ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;

c) il Collegio dei revisori dei conti composto da tre iscritti quali componenti effettivi ed un iscritto quale Revisore supplente. Nel caso di ordini con più albi, fermo restando il numero dei componenti, è rimessa allo Statuto l’individuazione di misure atte a garantire la rappresentanza delle diverse professioni.

3. L’assemblea elettorale è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno un quarto degli iscritti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore al decimo degli iscritti.

4. Le votazioni dovranno aver luogo in tre giorni consecutivi, dei quali uno festivo, con forme e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione della numerosità degli aventi diritto, dell’ampiezza territoriale e caratteristiche geografiche. Il Presidente è responsabile del procedimento elettorale.

5. Avverso la validità delle operazioni elettorali è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

6. I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e l’assemblea per la loro elezione deve essere convocata nel terzo quadrimestre dell’anno in cui il Consiglio scade. La proclamazione degli eletti va effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.

7. Ogni Consiglio elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, dalla maggioranza dei due terzi degli aventi diritto.

8. Il Presidente ha la rappresentanza dell’Ordine di cui convoca e presiede il

Consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti; il vice-presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal presidente.

 

Art. 3 (Compiti del Consiglio Direttivo e della Commissione di Albo)

1. Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine spettano le seguenti attribuzioni:

a) compilare e tenere gli albi dell’Ordine e pubblicarli all’inizio di ogni anno;

b) vigilare sulla conservazione del decoro e dell’indipendenza dell’Ordine;

c) designare i rappresentanti dell’Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere provinciale o comunale;

d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all’accesso alla professione;

e) interporsi, se richiesto, nelle controversie fra sanitari, o fra sanitario e persona o enti a favore dei quali il sanitario abbia prestato o presti la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all’esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di non riuscito accordo, dando il suo parere sulle controversie stesse;

f) provvedere all’amministrazione dei beni spettanti all’Ordine e proporre all’approvazione dell’assemblea il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;

g) proporre all’approvazione dell’assemblea degli iscritti la tassa annuale – anche diversificata – necessaria a coprire le spese di gestione, nonché la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari.

2. Alle Commissioni di Albo spettano le seguenti attribuzioni:

a) proporre al Consiglio direttivo l’iscrizione all’albo della professione;

b) assumere, nel rispetto dell’integrità funzionale dell’Ordine, la rappresentanza esponenziale della professione;

c) dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari operanti nei confronti di tutti gli iscritti negli albi e a tutte le altre disposizioni di ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;

d) esercitare le funzioni gestionali comprese nell’ambito delle competenze proprie, come individuate dallo Statuto;

e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che comunque possono interessare la professione.

3. Contro i provvedimenti per le materie indicate nel comma 1, lettera a) e comma 2, lettere a) e c) del presene articolo è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

 

Art. 4. (Scioglimento dei Consigli Direttivi)

1. I Consigli direttivi possono essere sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente.

2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro della salute, sentite le rispettive Federazioni nazionali. Con lo stesso decreto è nominata una Commissione straordinaria di tre componenti iscritti al medesimo Ordine. Alla Commissione competono tutte le attribuzioni del Consiglio disciolto.

3. Entro tre mesi dallo scioglimento dovrà procedersi alle nuove elezioni.

 

 

Capo II (Degli albi professionali)

 

Art. 5. (Albi professionali)

1. Ciascun Ordine ha uno o più Albi permanenti, in cui sono iscritti i sanitari della rispettiva professione, ed elenchi per categorie di professionisti laddove previste da specifiche norme.

2. Per l’esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie è necessaria l’iscrizione al rispettivo albo.

3. Per l’iscrizione all’albo è necessario:

a) avere il pieno godimento dei diritti civili;

b) essere in possesso del prescritto titolo accademico ed essere abilitati all’esercizio professionale in Italia;

c) avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell’ordine.

4. Possono essere iscritti all’albo gli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 3, che siano in regola con le norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia.

5. Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono a domanda conservare l’iscrizione all’Ordine professionale italiano di appartenenza.

 

Art. 6. (Cancellazione dall’Albo professionale)

1. La cancellazione dall’albo è pronunziata dal Consiglio direttivo, d’ufficio o su richiesta del Ministro della salute o del Procuratore della Repubblica, nei casi

a) di perdita del godimento dei diritti civili;

b) di accertata carenza dei requisiti professionali di cui all’articolo 5, comma 3,

lettera c);

c) di rinunzia all’iscrizione;

d) di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto;

e) di trasferimento all’estero, salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 5

2. La cancellazione, tranne nei casi di cui al comma 1 lettera c), non può essere pronunziata se non dopo sentito l’interessato.

 

Capo III (Delle Federazioni nazionali)

Art. 7. (Federazioni nazionali)

1. Gli Ordini provinciali sono riuniti in Federazioni nazionali con sede in Roma, che assumono la rappresentanza esponenziale delle rispettive professioni presso enti ed istituzioni nazionali.

2. Alle Federazioni nazionali sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini e alle Federazioni regionali, ove costituite, nell’espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali.

3. Le Federazioni nazionali raccolgono e aggiornano le norme deontologiche in un codice nazionale unico per tutti gli iscritti agli albi, definendo le aree condivise tra le diverse professioni, con particolare riferimento alle attività svolte da èquipe multiprofessionali in cui le relative responsabilità siano chiaramente identificate ed eticamente fondate.

 

Art. 8. (Organi delle Federazioni nazionali)

1. Sono Organi delle Federazioni nazionali:

a) il Presidente;

b) il Consiglio nazionale;

c) il Comitato Centrale;

d) la Commissione di Albo, per le Federazioni comprendenti più professioni;

e) il Collegio dei Revisori.

2. Le Federazioni sono dirette dal Comitato centrale costituito da quindici componenti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409.

3. La Commissione per gli iscritti all’Albo degli Odontoiatri si compone di 9 membri.

I primi eletti entrano a far parte del Comitato Centrale della Federazione Nazionale a norma dei commi secondo e terzo dell’articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409; con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle Commissioni di Albo dell’ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

4. I rappresentanti di Albo eletti si costituiscono come Commissione disciplinare di Albo con funzione giudicante. E’ istituito l’Ufficio istruttorio nazionale di Albo, costituito da cinque componenti sorteggiati tra quelli facenti parte dei corrispettivi Uffici Istruttori Regionali e un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute.

5. Ogni Comitato Centrale elegge nel proprio seno a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza qualificata dei 2/3 degli aventi diritto.

6. Il Presidente ha la rappresentanza della Federazione, di cui convoca e presiede il Comitato Centrale ed il Consiglio Nazionale, composto dai Presidenti degli ordini professionali; il vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal Presidente.

7. I Comitati Centrali sono eletti dai Presidenti dei rispettivi Ordini, nel primo trimestre dell’anno successivo all’elezione dei Presidenti e Consigli degli Ordini professionali, tra gli iscritti agli albi a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto.

8. Ciascun Presidente dispone di un voto per ogni cinquecento iscritti – e frazione di almeno 250 iscritti – al rispettivo albo provinciale.

9. Avverso la validità delle operazioni elettorali è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

10. Il Consiglio nazionale è composto dai presidenti dei rispettivi Ordini.

11. Spetta al Consiglio nazionale l’approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Federazione su proposta del Comitato centrale.

12. Il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato centrale, stabilisce il contributo annuo che ciascun ordine deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della Federazione.

13. All’amministrazione dei beni spettanti alla Federazione provvede il Comitato Centrale.

14. Al Comitato centrale di ciascuna Federazione spettano le seguenti attribuzioni:

a) predisporre, aggiornare e pubblicare gli albi e gli elenchi unici nazionali degli iscritti;

b) vigilare sul piano nazionale, alla conservazione del decoro e dell’indipendenza delle rispettive professioni;

c) coordinare e promuovere l’attività dei rispettivi Ordini;

d) promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d);

e) designare i rappresentanti della Federazione presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere nazionale;

f) dare direttive di massima per la soluzione delle controversie di cui alla lettera

e) dell’articolo 3.

15. Alla Commissione di Albo di ciascuna Federazione spettano le seguenti attribuzioni:

a) dare il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione gli Ordini;

b) esercitare il potere disciplinare, a norma del comma 4 del presente articolo.

16. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 15, lettera, b), è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

17. I Comitati Centrali possono essere sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente. Lo scioglimento viene disposto con decreto del Ministro della salute. Con lo stesso decreto è nominata una Commissione straordinaria di cinque componenti iscritti agli albi professionali della categoria; alla Commissione competono tutte le attribuzioni del Comitato disciolto.

Entro tre mesi dallo scioglimento dovrà procedersi alle nuove elezioni.”.

2. I presidenti delle Federazioni nazionali di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), come introdotto dal comma 1, del presente articolo, sono membri di diritto del Consiglio superiore di sanità.

3. Gli Ordini e i rispettivi organi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avverrà con le modalità previste dalla presente legge e dai regolamenti attuativi di cui al successivo comma 5.

4. Gli organi delle Federazioni nazionali di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a),

come introdotto dal comma 1, del presente articolo, restano in carica fino alla fine del proprio mandato; il loro rinnovo avverrà con le modalità previste dalle disposizioni di cui al presente articolo e dai regolamenti attuativi di cui al successivo comma 5.

5. All’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della salute ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, previo parere delle Federazioni nazionali interessate, da esprimersi entro 90 giorni dalla richiesta. Tali regolamenti disciplinano:

a) le norme relative all’elezione degli organi – ivi comprese le Commissioni di Albo – , il regime delle incompatibilità e il limite dei mandati degli Organi degli Ordini e delle relative Federazioni nazionali;

b) i criteri e le modalità per l’applicazione di atti sostitutivi o per lo scioglimento degli ordini;

c) la tenuta degli albi, le iscrizioni e le cancellazioni dagli albi stessi;

d) la riscossione ed erogazione dei contributi, la gestione amministrativa e contabile degli Ordini e Federazioni;

e) l’istituzione delle assemblee dei Presidenti d’Albo con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività istituzionali a questi affidate;

f) le sanzioni ed i procedimenti disciplinari, i ricorsi e la procedura dinanzi alla Commissione centrale.

6. Lo Statuto delle Federazioni nazionali, approvato dai Consigli nazionali, definisce:

a) la costituzione e l’articolazione delle Federazioni regionali o interregionali, il loro funzionamento e le modalità della contribuzione strettamente necessaria all’assolvimento delle funzioni di rappresentanza esponenziale delle professioni presso gli enti e le istituzioni regionali di riferimento;

b) le attribuzioni di funzioni e le modalità di funzionamento degli Organi; c) le modalità di articolazione territoriale degli ordini;

d) l’organizzazione e gestione degli uffici, del patrimonio, delle risorse umane e finanziarie.

7. Fino all’entrata in vigore dei regolamenti e degli Statuti di cui ai commi 5 e 6 si

applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, nonché i regolamenti di organizzazione delle Federazioni nazionali.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti e degli Statuti di cui ai commi 5 e 6, sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni.

9. Dall’entrata in vigore della presente legge i collegi delle professioni sanitarie e le rispettive Federazioni nazionali sono trasformati nei seguenti:

a) i collegi e le Federazioni nazionali degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d’infanzia (IPASVI) in ordini delle professioni infermieristiche e Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche. L’albo delle vigilatrici d’infanzia assume la denominazione di albo degli infermieri pediatrici;

b) i collegi delle ostetriche/i in ordini professionali delle ostetriche;

c) i collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica in ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

10. La professione di assistente sanitario confluisce nell’ordine di cui al comma 9, lettera c), ai sensi dell’articolo 4 della legge 1 febbraio 2006, n. 43.

11. Le Federazioni nazionali degli ordini di cui al comma 9, lettere a), b) e c), assumono la denominazione, rispettivamente di Federazione nazionale degli ordini delle professioni infermieristiche, Federazione nazionale degli ordini delle professioni ostetriche/i e Federazione nazionale degli ordini delle professioni di tecnico sanitario di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

12. Agli ordini di cui al comma 9 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

13. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, oltre all’albo dei tecnici sanitari di radiologia medica e all’albo dell’assistente sanitario sono istituiti, presso gli ordini di cui al comma 9, lettera c), gli albi per le professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ai quali possono iscriversi i laureati abilitati all’esercizio di tali professioni, nonché i possessori di titoli equipollenti o equivalenti alla laurea abilitante, ai sensi dell’articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n.42.

 

14. Rimangono ferme le disposizioni di cui agli articoli 5 e 7, comma 2, della legge 1 febbraio 2006, n. 43, in materia di istituzione, trasformazione e integrazioni delle professioni sanitarie.

 

Art.4. (Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo)

1. All’articolo 1 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, le parole “e dei farmacisti” sono sostituite dalle seguenti “, dei farmacisti e dei biologi”.

2. Gli articoli da 14 a 30 incluso, 32 e da 35 a 45 della legge 24 maggio 1967, n. 396, sono abrogati. Nella legge di cui al periodo precedente l’espressione “Ministro della giustizia”, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: “Ministro della salute”; l’espressione: “Ministero della giustizia”, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: “Ministero della salute”.

3. L’articolo 46 della legge 24 maggio 1967, n. 396, e successive modificazioni, è

sostituito dal seguente: “ Art. 46. (Vigilanza del Ministero della salute)1. Il Ministro della salute esercita l’alta vigilanza sull’Ordine nazionale dei biologi.”.

4. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti funzionali all’esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti. Entro il termine di cui al periodo precedente il Ministro della salute adotta, altresì, gli atti necessari all’articolazione provinciale degli Ordini dei biologi e nomina dei commissari straordinari per l’indizione delle elezioni secondo le modalità previste dal decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 233 del 1946. Il Consiglio dell’Ordine dei biologi e il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei biologi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avverrà con le modalità previste dalla presente legge e dai relativi atti attuativi.

5. All’articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è premesso il seguente: “Art. 01. (Categoria professionale degli psicologi) – 1. La professione di psicologo di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.”.

6. Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56, l’espressione “Ministro della giustizia”, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: “Ministro della salute”; l’espressione: “Ministero della giustizia”, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: “Ministero della salute”. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti funzionali all’esercizio delle funzioni di cui al precedente e al presente comma.

 

Art. 5. (Esercizio abusivo della professione sanitaria)

1. All’articolo 348 del codice penale, dopo il primo comma, è inserito il seguente: “ Se l’esercizio abusivo riguarda una professione sanitaria, la pena è aumentata da un terzo alla metà”.

2. All’articolo 240 del codice penale, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo comma, dopo il numero 1 bis, è inserito il seguente: «1 ter) dei beni mobili ed immobili che risultino essere stati utilizzati per commettere il reato di cui all’art. 348. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta della parti a norma dell’art. 444 del codice di procedura penale per l’esercizio abusivo della professione sanitaria, i beni confiscati sono destinati alle strutture pubbliche o private che offrono cura e assistenza a persone in difficoltà economica e sociale. »

b) al terzo comma, dopo le parole «dei numeri 1 e 1 bis» inserire: «1 ter »

c) al terzo comma, secondo periodo, le parole «La disposizione del numero 1bis del capoverso precedente si applica”, sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei numeri 1 bis e 1 ter del capoverso precedente si applicano».

 

Si allega il testo del Decreto, per più completa e opportuna informazione

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