Premesso che ogni Provincia ed ASL hanno circolari differenti in merito alla normativa riferita all’apertura di studi di professionisti sanitari, e pertanto è necessario domandare direttamente all’ASL di riferimento della zona dove si intende aprire lo studio stesso, ciò che possiamo segnalare è che:
– lo studio associato può essere costituito soltanto da medici;
– i poliambulatori hanno regolamenti differenti e le autorizzazioni a cui devono sottostare sono molto più complesse e oltretutto prevedono la presenza del Direttore Sanitario che deve essere un medico;
– è invece possibile aprire uno studio con altri colleghi delle professioni sanitarie, in questo caso infatti non sussiste lavoro subordinato;
– i professionisti che lavorano in tale studio operano ciascuno con la propria partita IVA.
– per quanto riguarda la domiciliazione fiscale (bollette, affitto, ecc.) conviene domandare ad un commercialista la normativa vigente rispetto alla ripartizione quote ecc;
– non occorre la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), ma se l’ASL sa dell’apertura può eseguire controlli relativi alla normativa di sicurezza sugli impianti, le uscite, le barriere architettoniche, l’agibilità ecc.
Ovviamente, come previsto dalla normativa vigente, il professionista deve essere coperto da assicurazione così come assicurati devono essere i locali in cui si svolge l’attività.
– lo studio associato può essere costituito soltanto da medici;
– i poliambulatori hanno regolamenti differenti e le autorizzazioni a cui devono sottostare sono molto più complesse e oltretutto prevedono la presenza del Direttore Sanitario che deve essere un medico;
– è invece possibile aprire uno studio con altri colleghi delle professioni sanitarie, in questo caso infatti non sussiste lavoro subordinato;
– i professionisti che lavorano in tale studio operano ciascuno con la propria partita IVA.
– per quanto riguarda la domiciliazione fiscale (bollette, affitto, ecc.) conviene domandare ad un commercialista la normativa vigente rispetto alla ripartizione quote ecc;
– non occorre la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), ma se l’ASL sa dell’apertura può eseguire controlli relativi alla normativa di sicurezza sugli impianti, le uscite, le barriere architettoniche, l’agibilità ecc.
Ovviamente, come previsto dalla normativa vigente, il professionista deve essere coperto da assicurazione così come assicurati devono essere i locali in cui si svolge l’attività.