Regione Sicilia – Equivalenza titoli professioni sanitarie – scad. fine dicembre 2013

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Regione Sicilia – scad. fine dicembre 2013

Riconoscimento dell’equivalenza – ai diplomi universitari dell’area sanitaria – dei titoli del pregresso ordinamento L. 42/99 – DPCM 26 luglio 2011
Avviso pubblico riguardante le Professioni Sanitarie Riabilitative

DA 1904 del 14 ottobre 2013 )

  • Professioni interessate:
  • Podologo
  • Fisioterapista
  • Logopedista
  • Ortottista-Assistente in oftalmologia
  • Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva
  • Tecnico dell’educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale
  • Terapista occupazionale

Per quanto concerne la Professione Sanitaria di Educatore Professionale si informano gli interessati che verrà emanato un avviso pubblico specifico per tale figura, come statuito nella circolare del Ministero della Salute prot. n. 36869 del 6/8/2013 e ratificato dalla Conferenza di servizi nella seduta del 2 ottobre 2013.

Possono partecipare al Bando:
1. soggetti che hanno conseguito il titolo entro il 17 marzo 1999, ed il relativo corso formativo deve essere iniziato entro il 31 dicembre 1995;
2. soggetti che hanno conseguito un titolo conformemente all’ordinamento in vigore anteriormente all’emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali relativi ai diplomi universitari.

I titoli conseguiti devono avere le seguenti caratteristiche:

-aver consentito l’esercizio professionale in conformità all’ordinamento allora vigente
-essere stati regolarmente autorizzati dalla Regione siciliana o da altri Enti autorizzati e preposti allo scopo e svolti nel territorio della Regione siciliana.
Il riconoscimento dell’equivalenza riguarda esclusivamente quei titoli del pregresso ordinamento che non sono stati dichiarati equipollenti ai diplomi universitari delle Professioni Sanitarie dai decreti del Ministero della Sanità emanati nell’anno 2000.

Percorso di compensazione formativa
Qualora il titolo e l’esperienza lavorativa non consentano di raggiungere il punteggio previsto, il riconoscimento è subordinato alla effettuazione di un percorso di compensazione formativa stabilito in base a criteri individuati con apposito decreto, in corso di adozione, dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.

Per informazioni: dr. Antonella Iacono tel 091.7079245

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELL’EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO, AI TITOLI UNIVERSITARI DELL’AREA SANITARIA, di cui all’art. 6, comma 3, del D.lgs 502/92 s.m.i. Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011 recepito con DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011

Adobe Portable Document Format (PDF) Avviso pubblico (Dimensione documento: 111198 bytes)

Domanda per ottenere il riconoscimento dell’equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento ai titoli universitari dell’area sanitaria, di cui all’art. 6, comma 3, del D.lgs 502/92 s.m.i.. DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)

Adobe Portable Document Format (PDF) Domanda (Dimensione documento: 127264 bytes)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione riguardante il TITOLO di cui si chiede l’EQUIVALENZA RICONOSCIMENTO DELL’EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO, AI TITOLI UNIVERSITARI DELL’AREA SANITARIA DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)

Adobe Portable Document Format (PDF) Allegato “a” (Dimensione documento: 101865 bytes)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio riguardante ESPERIENZA LAVORATIVA SUBORDINATA c/o ENTE PUBBLICO RICONOSCIMENTO DELL’EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO, AI TITOLI UNIVERSITARI DELL’AREA SANITARIA DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)

Adobe Portable Document Format (PDF) Allegato “c” (Dimensione documento: 120041 bytes)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio riguardante ESPERIENZA LAVORATIVA SUBORDINATA c/o ENTE PRIVATO RICONOSCIMENTO DELL’EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO, AI TITOLI UNIVERSITARI DELL’AREA SANITARIA DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)

Adobe Portable Document Format (PDF) Allegato “c-1” (Dimensione documento: 122399 bytes)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione riguardante DOCUMENTI ATTESTANTI L’ATTIVITA’ LAVORATIVA PRIVATA RICONOSCIMENTO DELL’EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO, AI TITOLI UNIVERSITARI DELL’AREA SANITARIA DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)

Adobe Portable Document Format (PDF) Allegato “c-2” (Dimensione documento: 88381 bytes)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio riguardante ESPERIENZA LAVORATIVA AUTONOMA RICONOSCIMENTO DELL’EQUIVALENZA DEI TITOLI DEL PREGRESSO ORDINAMENTO, AI TITOLI UNIVERSITARI DELL’AREA SANITARIA DPCM 26 luglio 2011 (G.U. n. 191 del 18/8/2011)

Adobe Portable Document Format (PDF) Allegato “d” (Dimensione documento: 109999 bytes)

IMPORTANTE

Non verranno presi in considerazione titoli già dichiarati equipollenti ai diplomi universitari dai decreti del Ministero della Sanità emanati ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 42/99 per le Professioni Sanitarie riabilitative che si riportano di seguito:

a) Podologo DM 27 luglio 2000 (Gazz Uff. 22 agosto 2000, n. 195): “Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di podologo, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base”;
b) Fisioterapista DM 27 luglio 2000 (Gazz. Uff. 16 agosto 2000, n. 190): “Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di fisioterapista, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base”;
c) Logopedista DM 27 luglio 2000 (Gazz. Uff. 22 agosto 2000, n. 195) modificato ed integrato dal DM 9 ottobre 2002 (Gazz. Uff. 26 ottobre 2002, n. 252): “Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di logopedista, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base”;

d) Ortottista – assistente di oftalmologia DM 27 luglio 2000 (Gazz. Uff. 17 agosto 2000, n. 191): “Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di ortottista – assistente di oftalmologia ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base”;
e) Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva DM 27 luglio 2000 (Gazz. Uff. 22 agosto, n. 195): “Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base”;
f) Tecnico della riabilitazione psichiatrica DM 27 luglio 2000 (Gazz. Uff. 16 agosto, n. 190): “Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di tecnico dell’educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale, ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base”;
g) Terapista occupazionale: DM 27 luglio 2000 (Gazz. Uff. 14 agosto 2000, n. 189): “Equipollenza di diplomi e di attestati al diploma universitario di terapista occupazionale ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-base”.

 

Titoli non valutabili ai fini del riconoscimento

Non sono valutabili ai fini del riconoscimento dell’equivalenza i seguenti titoli/diplomi/attestati/qualifiche comunque denominati e da chiunque rilasciati:

a. Infermiere generico (legge 29/10/1954 n° 1046, art. 6 D.P.R. n. 225/74);
b. Infermiere psichiatrico (art. 24 del R.D. 16/08/1909, n. 615, legge 29/10/1954 n° 1046);
c. Puericultrice (artt. 12 e 13 legge 19 luglio 1940, n. 1098);
d. Ottici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);
e. Odontotecnici (titoli di abilitazione e diplomi di maturità professionale art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, decreti Ministro della Sanità 23 aprile 1992 e 28 ottobre 1992);
f. Addetti/assistenti alla poltrona dentistica/odontoiatrica;
g. titoli di Massofisioterapista conseguiti dopo l’entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
h. Massaggiatori (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);
i. Capo bagnino degli stabilimenti idroterapici (art. 99 T.U.L.S. R.D. 27 luglio 1934, n. 1265);
j. Massaggiatori sportivi (legge 26 ottobre 1971, n. 1099 sulla “Tutela sanitaria delle attività sportive, decreto 5 luglio 1975 del Ministero per la sanità);
k. titoli universitari rilasciati dalla Facoltà di Pedagogia/Scienze della Formazione per Educatore Professionale conseguiti dopo l’entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42;
l. titoli universitari ISEF, Scienze Motorie;
m. titoli di Operatore Strumentista (C.C.N.L. ANISAP);
n. diplomi di Infermiera Volontaria di Croce rossa che, con la legge del 4 febbraio 1963 n. 95, furono equiparati al certificato di abilitazione all’esercizio dell’arte ausiliaria di infermiere generico;
o. titoli rilasciati agli Infermieri Militari previsti dall’ordinamento del personale civile dello Stato dal Decreto 124/71 del 25 febbraio, articolo 10, e dal D.M. n. 19 del 12/12/90.

 

Fonte: http://pti.regione.sicilia.it/

 

 

 

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