Cerca
Close this search box.

Statuto

STATUTO

Associazione Nazionale Unitaria Psicomotricisti

e Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva Italiani

 

Art. 1: E’ costituita l’Associazione Nazionale Unitaria degli Psicomotricisti e dei Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva Italiani (ANUPI), con durata illimitata. Lo scioglimento potrà essere deliberato dall‘Assemblea straordinaria degli associati. La sede legale dell’Associazione è presso il domicilio del Presidente. L’Assemblea che nomina il Presidente delibera anche in merito allo spostamento della sede legale.
L’ANUPI è Associazione scientifico-professionale che non ha fini di lucro e persegue le seguenti finalità :

  1. promuovere lo specifico della cultura psicomotoria in tutti gli ambiti che si occupano di sviluppo, crescita, cura e formazione della persona

  2. pubblicare e diffondere attraverso i media tradizionali e di nuova generazione la cultura psicomotoria

  3. promuovere iniziative atte a far conoscere, tutelare e sostenere la professione sanitaria del Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva

  4. promuovere iniziative atte a far conoscere la professione dello Psicomotricista, delinearne il profilo professionale, favorirne il riconoscimento giuridico

  5. costruire attraverso i suoi organi e le sue iniziative il punto di riferimento delle istanze dei suddetti professionisti per quanto concerne gli aspetti scientifici, metodologici e deontologici della professione ;

  6. armonizzare l’iter formativo degli associati promuovendo la collaborazione degli Enti pubblici e privati facendo in modo che la formazione segua lo sviluppo scientifico , giuridico e legislativo;

  7. costituire il Registro professionale degli Psicomotricisti e il Registro Professionale dei Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva.

Art. 2: L’Associazione è composta da
a) Soci aderenti: sono soci aderenti gli Psicomotricisti che abbiano conseguito un attestato professionale triennale o che dimostrino una formazione ritenuta equivalente dall’Associazione, in attesa di sostenere l’esame per il passaggio a socio ordinario.
b) Soci ordinari: sono soci ordinari
1- i soci aderenti che hanno sostenuto positivamente l’esame d’ingresso all’Associazione, secondo le norme dell’apposito Regolamento; tali soci vengono iscritti al Registro degli Psicomotricisti;
2- i soci in possesso di laurea in Terapia della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, o titolo equivalente; tali soci vengono iscritti al Registro dei Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva.

  1. Soci studenti: sono soci studenti gli iscritti alle scuole di psicomotricità o al corso universitario di neuropsicomotricità.

  2. Soci Sostenitori: sono soci sostenitori tutti coloro i quali, non avendo i requisiti previsti dai commi precedenti ed essendo interessati alle finalità dell’Associazione, intendano comunque farne parte.

  3. Soci Onorari: vengono detti soci onorari coloro che a vario titolo l’Assemblea, su proposta del Comitato Direttivo, coopta nell’Associazione . Quali soci onorari possono essere accolte personalità italiane e straniere che hanno dato particolari contributi allo sviluppo della psicomotricità.

Art. 3: Tutti gli associati hanno il dovere di collaborare alle attività dell’Associazione per il perseguimento dei fini statutari secondo le norme fissate dal presente Statuto e dal regolamento integrativo. Hanno, altresì, il dovere di uniformarsi alle deliberazioni degli Organi dell’Associazione, salvo facoltà di impugnarle se ritenute contrarie allo Statuto. Per acquisire lo stato di Socio occorre presentare domanda, opportunamente corredata, al Presidente ed ottenere l’accoglimento del Comitato Direttivo, secondo le norme del Regolamento.
I Soci possono organizzarsi in Sezioni Regionali secondo le modalità previste dal Regolamento.

Art. 4: I soci ordinari sono tenuti obbligatoriamente a:
– effettuare l‘aggiornamento professionale secondo i termini di legge, o, ove questo non fosse normato, secondo le modalità previste da apposito regolamento
– stipulare una polizza di responsabilità civile. L’Associazione potrà offrire un’Assicurazione convenzionata, secondo delibera del Comitato Direttivo.
– versare la quota annua deliberata dall’assemblea.
Essi hanno diritto di partecipare alla vita associativa, di votare per l’approvazione del bilancio e per l’elezione del consiglio direttivo e degli altri organi sociali.

Art. 5:La qualità di Socio viene a cessare per i seguenti motivi: a) dimissioni (comunicate per iscritto al Comitato Direttivo); b) decadenza: quando vengano meno i requisiti richiesti o quando l’iscritto si sia reso moroso per più di due anni nel versamento delle quote associative, previo sollecito da parte dell’Associazione; in tal caso per poter mantenere lo stato di socio l’iscritto dovrà versare all’Associazione l’equivalente di 1/3 delle quote annue non pagate; c) esclusione: quando l’associato incorra in gravi violazioni delle norme dello Statuto o quando compia atti incompatibili con i fini dell’Associazione. Sulla perdita della qualità di socio si pronuncia il Comitato Direttivo. Il socio escluso può proporre opposizione ai Collegio dei Probiviri.

Art. 6: Il patrimonio dell’Associazione è costituito da: 1) quote annuali dei Soci; 2) contributi od elargizioni di Enti locali o territoriali, Comuni, Province, Regioni, Stato, o di altri Enti o Istituti; 3) donazioni o lasciti da chiunque.

Art. 7: Sono Organi dell’Associazione: l’Assemblea Generale, il Consiglio Nazionale, il Comitato Direttivo, il Comitato Scientifico, il Presidente, il Collegio dei Probiviri, il Comitato dei Revisori dei Conti. Essi durano in carica tre anni. Tanto gli eletti a qualsiasi carica che i chiamati alle varie funzioni sono riconfermabili.

Art. 8: L’Assemblea Generale è formata da tutti gli iscritti all’Associazione: a) propone, discute e verifica le attività dell’Associazione in campo scientifico, metodologico e di tutela della professione; b) approva il bilancio; c) elegge il Presidente, i membri del Comitato Direttivo, il Comitato Scientifico, il Comitato dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri; d) in sede straordinaria apporta modifiche allo Statuto. Le modifiche di Statuto devono essere comunicate ai Soci un mese prima dell’Assemblea; e) stabilisce l’ammontare delle quote associative annuali; f) delibera in merito allo scioglimento dell’Associazione e nomina, se nel caso, i liquidatori; g) emana le norme che regolano il Codice Deontologico h) delibera in merito alla destinazione del patrimonio sociale in caso di scioglimento.

Art. 9: L’Assemblea Generale è il massimo organo deliberativo dell’associazione e viene convocata in via ordinaria dal Presidente ogni anno per l‘approvazione del bilancio. In via straordinaria i 2/3 dei membri del Comitato Direttivo o un numero di iscritti pari a ¼ dei Soci possono far richiesta di convocazione dell’Assemblea specificando le questioni da inserire all’ordine del giorno. Il Presidente è tenuto alla convocazione entro due mesi dal ricevimento della richiesta.Le convocazioni si intendono sospese nel periodo 30 giugno–31 agosto.
Spetta all’assemblea deliberare in merito agli indirizzi ed alle direttive generali dell’associazione, in linea con il presente statuto, nonché sull’approvazione dei regolamenti sociali.

Art. 10: La convocazione deve essere fatta per iscritto e deve pervenire a tutti gli iscritti almeno trenta giorni prima della data fissata. Deve indicare chiaramente: data, luogo e ora della riunione, nonché gli argomenti posti all’ordine del giorno. Qualora la convocazione sia fatta in maniera straordinaria e su esplicita richiesta deve indicare il nome dei richiedenti.

Art 11: L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei Vicepresidente o da un membro del Comitato Direttivo. Essa, sia in sede ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti; in seconda convocazione è  valida qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il voto è palese tranne che per le operazioni elettorali. le deliberazioni approvate dall’Assemblea vincolano tutti i Soci. Il Segretario cura la compilazione del verbale. I soci studenti, aderenti, sostenitori, hanno diritto di parola ma non hanno diritto di voto e non possono essere candidati alle cariche dell’Associazione. Hanno diritto di voto i Soci in regola con il pagamento della quota annuale.

Art. 12: Il Comitato Direttivo è composto da cinque membri eletti in Assemblea; dura in carica tre anni sino alla convocazione della prima assemblea utile. Qualora nel corso del triennio venga a mancare per vari motivi un membro del Comitato Direttivo subentra il primo dei non eletti.

Art. 13: Il Comitato Direttivo elegge al suo interno: due Vicepresidenti, il Tesoriere, il Segretario, il Responsabile per la tutela della professione. La validità delle deliberazioni richiede la presenza della maggioranza dei membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il Comitato Direttivo indica al Presidente i nominativi dei due responsabili per la tenuta dei due registri professionali.

Art. 14: Il Comitato Direttivo provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, delibera sull’ammissione dei Soci in base al Regolamento, emana i regolamenti interni dell’Associazione e provvede a dare esecutività ai provvedimenti stabiliti dall’Assemblea. Stabilisce data , luogo e programma del Congresso Nazionale che dovrà avere luogo ogni tre anni , salvo diversa decisione dell’Assemblea.

Art. 15: Il Comitato Direttivo si riunisce regolarmente ogni quattro mesi e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando almeno due dei membri ne facciano richiesta.

Art. 16: Il Comitato Scientifico viene eletto dall’Assemblea ed è composto da cinque membri ed ha il compito di individuare iniziative relative ai contenuti dell’Art. 1, punti 1e 3, del presente Statuto, che saranno sottoposte all’approvazione del Comitato Direttivo. Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte l’anno.

Art. 17: Il Consiglio Nazionale dell’Associazione è composto dal Presidente, dal Comitato Direttivo, dal Comitato Scientifico, dai Coordinatori delle Sezioni Regionali, dai Probiviri e dai Revisori. Stabilisce le attività e le priorità delle deliberazioni dell’Assemblea e assegna i compiti di attuazione ai vari organismi e soggetti.

Art. 18: Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Associazione di fronte ai terzi ed ha la firma libera per essa. Viene eletto dall’Assemblea. Presiede il Comitato Direttivo. Nomina i due responsabili per la tenuta dei due registri professionali.
E’ sempre rieleggibile. Egli potrà con firma libera aprire conti correnti, prelevare su essi, estinguerli, fare qualsiasi operazione bancaria, riscuotere somme a qualsiasi titolo dovute e da chiunque , tanto da privati che da società, enti morali, istituti, enti locali, regionali, statali, rilasciando valide e liberatorie quietanze. Nell’ambito di detti poteri potrà conferire delega ad un membro del Comitato Direttivo. In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue funzioni vengono assunte da uno dei Vicepresidente.

Art. 19: ai componenti del consiglio direttivo, del comitato scientifico ed ai soci che partecipano attivamente alla vita associativa è riconosciuto un rimborso spese giornaliero per vitto, alloggio e trasferta che potrà essere liquidato a piè di lista, su richiesta scritta dell’interessato e previa approvazione del tesoriere, o in misura forfetaria non eccedente la somma omnicomprensiva di euro 50,00 die.

Art 20 Il Tesoriere cura gli atti amministrativi e finanziari dell’Associazione. Tiene la contabilità e assolve alle spese per il funzionamento dell’Associazione, cura la stesura del bilancio e della relazione finanziaria.

Art 21: Il Segretario cura l’esecuzione delle delibere e dei provvedimenti del Comitato Direttivo, coadiuva il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni, stende i verbali dell’Assemblea e del Comitato Direttivo; mette a punto gli aspetti organizzativi delle attività dell’Associazione e dei suoi organismi.

Art. 22: Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da due membri scelti preferibilmente fra i Soci. I Revisori accertano la regolare tenuta della contabilità sociale, redigono una relazione sul conto consuntivo; possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione o controllo . Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni.

Art. 23: Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri scelti preferibilmente tra non Soci (o tra Soci). Ad essi è delegato l’esame e la soluzione delle vertenze che potranno insorgere tra i Soci e l’Associazione, in merito all’interpretazione del presente Statuto. Essi decideranno ex bono et equo, senza formalità di procedure e il lodo sarà inappellabile.

Art. 24: L’associazione non può distribuire utili o avanzi di gestione, nemmeno in modo indiretto, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della stessa, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte da norme di legge.

Art. 25:in caso di scioglimento dell’Associazione, l’assemblea che lo delibera dovrà individuare altra associazione, ente o fondazione, avente finalità analoga o simile alla propria o comunque di pubblica utilità a cui devolvere il proprio patrimonio, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 L. 662/96 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26:per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento alle leggi ed ai regolamenti vigenti ed ai principi generali del nostro ordinamento giuridico.

CONDIVIDI
Torna in alto