STUDIO LEGALE AVV. NINO FERRELLI
50131 FIRENZE – VIA Dogali, 1
Azioni a tutela dei minori
Parere sul Decreto Legislativo n. 39/2014
Le Associazioni ANUPI ed ANUPI Educazione hanno chiesto un parere giuridico relativo alla portata della normativa in oggetto, con particolare riferimento alle attività professionali dei propri associati.
Dal 6 aprile il datore di lavoro che intende impiegare operatori in attività rivolte ai minori per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate, deve richiedere il certificato penale del casellario giudiziale, al fine di verificare l’assenza di condanne per prostituzione e pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale e adescamento minori, ovvero di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti con minori.
La previsione è stata introdotta da decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014, attuativo della Direttiva Comunitaria 2011/93, finalizzato alla lotta contro lo sfruttamento minorile sotto l’aspetto sessuale e la pornografia. In particolare il provvedimento ha aggiunto l’art 25 bis al D.P.R. n. 313/2002 con cui si è previsto che chi intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve chiedere il certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulti l’assenza di condanne ai sensi degli articoli 600- bis, 600 – ter, 600 – quater, 600 – quinquies, 609 – undieces del codice penale e l’assenza di misure interdittive che comportino il divieto di contatti diretti e regolari con minori.
Il comma n. 2 dell’art. 2 bis, aggiunge “ il datore di lavoro che non adempie all’obbligo …. è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 15.000 euro.
Il dettato normativo, sebbene poco chiaro rispetto ai profili professionali che ci interessano, deve comunque essere letto anche con riferimento alle prime interpretazioni del Ministero della giustizia che quanto alla concreta attuazione del decreto legislativo n. 39/2014 e, in particolare, all’obbligo di presentazione del certificato penale da parte delle associazioni e società sportive dilettantistiche, si rappresenta quanto segue:
– si chiarisce che l’obbligo di presentazione del certificato penale trova applicazione solo ed esclusivamente con riferimento ai rapporti di lavoro definiti, in relazione ai quali, cioè, il soggetto che si avvale dell’opera di terzi assume a tutti gli effetti la qualità di “datore di lavoro”.
In questo caso, l’obbligo sussiste a partire dal 7 aprile 2014 per i datori di lavoro che intendano impiegare una persona per lo svolgimento di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Ciò premesso, secondo tale parere, non rientrano nell’obbligo della certificazione del casellario giudiziale tutti i soggetti che prestano la propria opera presso le società e associazioni sportive dilettantistiche (istruttori e tecnici compresi) con i quali non si sia configurato un rapporto di lavoro autonomo o subordinato.
Pertanto nulla dovrà essere richiesto ai soggetti che svolgono attività di mero volontariato presso società e associazioni sportive dilettantistiche né a coloro i quali percepiscono i compensi di cui all’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR (cosiddetti collaboratori sportivi ex “legge Pescante”).
Ovviamente questa interpretazione crea ancora più lati oscuri nella concreta applicazione: sembrerebbe condizionare l’obbligo di certificazione non alla concreta frequentazione di minori, ma alla natura del rapporto giuridico del soggetto. Non si comprende perchè mai un volontario dovrebbe essere meno “pericoloso” di un professionista che stabilmente lavora sul problema.
Non si comprende nemmeno, stante la coincidenza nell’ambito professionale tra “datore di lavoro” e “lavoratore” come il rispetto della norma possa essere concretamente realizzato.
La materia suscita notevoli perplessità, non ravvedendosi come aspetto centrale la tutela degli interessi del minore tout court; in pratica, attraverso contorcimenti più o meno arditi, si propongono interpretazioni di dubbia consistenza che inducono dubbi rilevantissimi.
Alla luce della situazione attuale riteniamo tuttavia che gli operatori professionali di ANUPI e di ANUPI Educazione dovrebbero dotarsi della certificazione richiesta, esponendo la stessa con le stesse modalità di esternalizzazione del proprio titolo di studio, o comunque in modo ben individuabile dall’utente.
Fermo restando quanto rappresentato in precedenza, l’ufficio legislativo del Ministero della Giustizia ha chiarito che, nei casi in cui la certificazione sia obbligatoria, nelle more del rilascio del certificato regolarmente richiesto da parte del Casellario, si potrà procedere previa acquisizione di atto di notorietà avente il medesimo contenuto della dichiarazione di certificazione.
Riassumendo:
- 1. Tutti gli operatori devono dotarsi del titolo richiesto dalla normativa;
- 2. Nelle more del rilascio del certificato penale del casellario giudiziale, al fine di verificare l’assenza di condanne per prostituzione e pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico, pornografia virtuale e adescamento minori, ovvero di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti con minori, è sufficiente procedere all’acquisizione di atto di notorietà avente il medesimo contenuto della dichiarazione di certificazione.
La situazione è ovviamente in itinere e non mancheremo di seguirla nella sua completa evoluzione.
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