L’obbligo di assolvere all’imposta di bollo sulle fatture emesse subentra nei casi in cui la prestazione fatturata non è soggetta ad IVA; l’imposta di bollo è infatti alternativa all’IVA.
Le fatture/ricevute sanitarie emesse per le prestazioni esenti da IVA ai sensi dell’art.10 n.18 del DPR 633/72 (tra cui rientrano le prestazioni rese da terapisti della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva), devono assolvere l’imposta di bollo.
Sono soggette all’imposta di bollo anche le fatture/ricevute sanitarie emesse dal professionista che rientra nel regime di vantaggio dei minimi (D.L. 98/2011) e nel nuovo regime fiscale forfetario per autonomi (L.190/2014 “Legge di stabilità 2015). La marca da bollo va apposta in quanto i regimi sono fuori campo di applicazione dell’IVA.
L’obbligo si assolve apponendo fisicamente la marca di Euro 2,00 sul documento emesso se la prestazione è di importo superiore ad euro 77,46. Le marche da bollo attualmente utilizzabili sono autoadesive e riportano la data del giorno in cui sono messe, data che non può essere successiva a quella del documento emesso.
L’obbligo ricade sul professionista che emette la fattura e l’imposta è a carico del cliente; il professionista può anche decidere di non addebitarla al cliente.