PRINCIPI GENERALI
Art. 1: Il presente codice deontologico è costituito da un corpus di principi, comportamenti e regole che il Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva (TNPEE) e lo Psicomotricista (PSM) sono tenuti a conoscere ed osservare nell’esercizio della professione, per garantire la qualità delle prestazioni e per tutelare il cittadino da abusi o carenze professionali. La non conoscenza delle norme non preserva tali professionisti dalla responsabilità che l’inosservanza comporta; ogni atto professionale o personale, anche se compiuto al di fuori dell’ambito lavorativo, che sia in contrasto con i principi qui di seguito indicati, verrà perseguito attraverso le procedure e le sanzioni previste dal Regolamento Disciplinare.
COMPITI E DOVERI DEL TERAPISTA DELLA NEURO E PSICOMOTRICITAʼ DELLʼETAʼ EVOLUTIVA (TNPEE) – AMBITO SANITARIO
Art. 2: Il TNPEE svolge in via autonoma o subordinata la sua attività professionale in ambito sanitario in riferimento alle diagnosi mediche e/o psicologiche. L’intervento del TNPEE ha come fine lo sviluppo armonico delle competenze del soggetto con disturbo di sviluppo, tramite la realizzazione di condizioni in cui funzioni e abilità possano comparire ed evolvere malgrado le difficoltà di base; tale obiettivo deve essere perseguito attraverso lo svolgimento degli interventi di prevenzione, terapia e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili, nelle aree della neuro-psicomotricità, della neuropsicologia e della psicopatologia dello sviluppo.
Lʼattività professionale del TNPEE implica :
– la conoscenza di metodologie e tecniche connesse alla professione;
– la maturità e la consapevolezza delle dinamiche interpersonali nellʼaccogliere la domanda di aiuto dellʼutente.
Il TNPEE è tenuto a mantenere la propria competenza professionale ai livelli ottimali impegnandosi, in ottemperanza a quanto previsto dalla normative nazionali sullʼEducazione Continua in Medicina, ad adeguare il proprio sapere al progresso della ricerca scientifica e professionale, come indicato anche dal Registro Professionale di riferimento.
Gli ambiti di intervento del Terapista della Neuro e Psicomotricità dellʼEtà Evolutiva sono rivolti:
a) alla prevenzione, terapia e riabilitazione delle malattie neuropsichiatriche infantili,
b) alla didattica nelle seguenti declinazioni:
• tutor di tirocinio nei corsi di Laurea di Terapista della Neuro e Psicomotricità dellʼEtà Evolutiva
• docente delle discipline relative alla riabilitazione in età evolutiva
• relatore esperto della materia
• coordinatore didattico di sede dei corsi di Laurea di Terapista della Neuro e Psicomotricità dellʼEtà Evolutiva
c) alla ricerca scientifica;
d) alla organizzazione di servizi, dipartimenti, uffici o unità operative.
L’intervento del TNPEE può essere rivolto, oltre che alla persona, anche agli Enti o alle Istituzioni che ne richiedano la consulenza.
Il Tnpee collabora con: professionisti delle Aziende Sanitarie Locali e degli Enti pubblici e privati, educatori, insegnanti, pedagogisti, con le Associazioni delle famiglie che operano nella scuola, nei Servizi educativi e sul territorio, agendo in una logica di rispetto delle diverse competenze e di promozione di una rete sociale integrata.
Il TNPEE deve impegnarsi in considerazione della complessità del lavoro a ricercare momenti strutturati di consulenza e verifica specifica; deve inoltre mantenere una dignità professionale e non abusare in nessun caso della propria posizione professionale, difendere lʼonestà, lʼintegrità e la fiducia, aspirare a diffondere la sua competenza e le conoscenze professionali.
La gestione dei dati clinici è subordinata al consenso di chi tutela i diritti del soggetto in età evolutiva; il TNPEE deve rispettare e mantenere il segreto in ordine a ogni notizia riguardante i minori a cui lʼintervento riabilitativo è rivolto. Il TNPEE provvede alla conservazione dei dati personali del cui trattamento abbia la responsabilità mediante lʼadozione delle preventive misure di sicurezza individuate e periodicamente aggiornate dalla vigente normativa in modo da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita degli stessi di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
La trasmissione di informazioni finalizzata alla ottimizzazione del percorso riabilitativo del paziente è consentita nei confronti di soggetti a loro volta tenuti al segreto professionale.
Il TNPEE non può svolgere alcun atto professionale senza esplicito consenso dei tutori del soggetto in età evolutiva, conseguente ad una dettagliata informazione ed alla esplicitazione di ogni altro elemento utile a determinare la piena consapevolezza circa gli interventi da attuare. Lʼonorario previsto per le prestazioni riabilitative in età evolutiva che si svolgono in ambito liberoprofessionale deve essere adeguato allʼimpegno ed alla preparazione professionale e non deve essere inferiore ai minimi stabiliti dallʼAssociazione.
COMPITI E DOVERI DELLO PSICOMOTRICISTA
Art. 3: Lo PSM svolge con titolarità ed autonomia professionale interventi educativi e di prevenzione primaria, su richiesta di enti e/o istituzioni pubblici e/o privati, diretti a:
• favorire le competenze sensomotorie, emotive, relazionali, cognitive e prassiche, armonizzare lo sviluppo dellʼidentità e promuovere le potenzialità del soggetto in età evolutiva;
• promuovere il benessere e il mantenimento della salute, ove per salute si intende una condizione di armonico equilibrio fisico e psichico dellʼindividuo, dinamicamente integrato nel suo ambiente sociale e naturale (rif. O.M.S.).
Se in possesso di specifica formazione può altresì:
• promuovere nellʼadulto e nellʼanziano il potenziamento ed il mantenimento delle diverse capacità e competenze psicomotorie e socio-relazionali, favorendone lʼadattamento necessario nelle differenti fasi della vita.
Lo PSM:
• progetta e realizza interventi di educazione psicomotoria volti alla prevenzione primaria per i soggetti in età evolutiva e per le loro famiglie.
Se in possesso di specifica formazione può altresì:
• progettare e realizzare interventi di educazione psicomotoria che valorizzino la dimensione globale, relazionale e comunicativa nellʼadulto e nellʼanziano.
Possiede una formazione teorica e pratica reciprocamente integrate in ambito educativo, nellʼarea dello sviluppo e della crescita, e specificamente:
• nellʼosservazione dellʼespressività psicomotoria individuale e del gruppo;
• nella gestione della dimensione psicomotoria del gioco e nella valorizzazione simbolica dellʼazione, dellʼoggetto, dello spazio e del tempo;
• nella metodologia di conduzione psicomotoria del gruppo e nella gestione delle dinamiche relazionali.
• nellʼutilizzo delle categorie psicomotorie dellʼazione,dellʼinterazione,del tono e della postura;
• nel riconoscimento, alla comprensione delle varie tipologie e componenti del gioco e alle dinamiche emotivo espressive correlate;
• nelle pratiche che favoriscono lʼattenzione al proprio corpo,alla sua consapevolezza e alla sua regolazione tonica.
Collabora con: educatori, insegnanti, pedagogisti, professionisti delle Aziende Sanitarie Locali e degli Enti pubblici e privati, con le Associazioni delle famiglie che operano nella scuola, nei Servizi educativi e sul territorio, agendo in una logica di rispetto delle diverse competenze e di promozione di una rete sociale integrata.
Svolge attività di studio, di didattica, di ricerca specifica applicata, di consulenza e supervisione professionale nei servizi e nei luoghi in cui si richiede la sua competenza professionale. Sviluppa la propria attività professionale in ambito socio educativo allʼinterno di associazioni, cooperative, enti pubblici e privati o in forma autonoma, in coerenza con quanto previsto dalla Legge 4 del 14 gennaio 2013.
Lʼattività professionale dello PSM implica :
– la conoscenza di metodologie e tecniche connesse alla professione;
– la maturità e la consapevolezza delle dinamiche interpersonali nellʼaccogliere la domanda di aiuto dellʼutente.
Nellʼesercizio della professione lo PSM deve ottemperare ad un aggiornamento culturale permanente, secondo quanto stabilito dal Registro Professionale di riferimento, per offrire allʼutenza un servizio qualificato secondo le evoluzioni scientifiche, normative, sociali.
Lo PSM deve impegnarsi in considerazione della complessità del lavoro a ricercare momenti strutturati di consulenza e verifica specifica ; deve inoltre mantenere una dignità professionale e non abusare in nessun caso della propria posizione professionale, difendere lʼonestà, lʼintegrità e la fiducia, aspirare a diffondere la sua competenza e le conoscenze professionali.
Lo PSM non abusa della propria posizione professionale e delle informazioni privilegiate ottenute grazie al suo ruolo per ottenere vantaggi personali o di terzi.
Lo PSM è tenuto al segreto professionale su tutto ciò che gli è confidato o di cui può venire a conoscenza in ragione della sua professione e del carattere fiduciario della relazione instaurata con lʼutente salve le giuste cause di rivelazione previste dalla legge e salvo il caso di rischio di grave pregiudizio allʼutente, nel rispetto comunque delle norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali.
Lo PSM deve porre in essere ogni precauzione atta a garantire la tutela del segreto professionale e deve pretenderne lʼosservanza anche da parte dei soggetti con i quali collabora. Lʼobbligo di mantenere il segreto professionale permane anche dopo la cessazione del rapporto di lavoro con lʼente di appartenenza o comunque al termine dellʼespletamento di una singola prestazione professionale e in ogni altro caso di cessazione del rapporto con lʼutente. Il compenso previsto per le prestazioni dello PSM che si svolgono in ambito libero-professionale deve essere adeguato allʼimpegno ed alla preparazione professionale e non deve essere inferiore ai minimi stabiliti dallʼAssociazione.
RAPPORTI CON L’UTENTE ED IL COMMITTENTE
Art. 4: Il TNPEE e lo PSM, nel pieno rispetto della salvaguardia della persona , si devono impegnare con il loro intervento senza pregiudizi di razza, origine etnica, status sociale, sesso, convinzioni religiose e sociali.
– 4.1 Nell’accogliere la richiesta di intervento il TNPEE e lo PSM si devono attivare ed impegnare al meglio delle loro capacità professionali, limitando l’intervento solo al tempo necessario.
– 4.2 Il contratto di intervento impegna con reciproci diritti e doveri il TNPEE/lo PSM, e l’utente e/o il committente che lo rappresenta.
– 4.3 Il TNPEE e lo PSM, nell’adempimento del loro intervento sono tenuti a salvaguardare prioritariamente l’interesse dell’utente, e qualora questo fosse in contrasto con il committente devono chiaramente dichiararlo al committente stesso.
– 4.4 Il TNPEE e lo PSM, all’inizio del contratto d’intervento devono informare l’utente o chi lo rappresenta della tecnicità e metodologia che useranno e degli obbiettivi che si prefiggono.
– 4.5 Il TNPEE e lo PSM, si impegnano a rispettare la cultura, le credenze, le opinioni ed i valori dell’utente, anche se non facenti parte del loro sistema di valori.
– 4.6 Il TNPEE e lo PSM, nel rispetto del segreto professionale sono tenuti alla segretezza dei dati e al rispetto della legislazione vigente.
– 4.7 Il TNPEE e lo PSM, nell’esercizio della loro attività professionale si attengono alle norme di tutela previste dalle leggi; qualora intendessero utilizzare i dati dell’attività professionale che coinvolgono l’utente, ai fini della propria attività di studio e ricerca o comunicazioni scientifiche , devono preventivamente richiedere l’autorizzazione dell’utente o del suo legale rappresentante, salvaguardandone comunque l’anonimato.
– 4.8 Il TNPEE e lo PSM, qualora vengano a conoscenza di fatti oggettivamente dannosi nei confronti dei diritti dell’infanzia, o dell’incapacità di quest’ultima ad esprimere autonomamente la propria sofferenza , sono tenuti ad attivarsi nelle sedi più appropriate.
RAPPORTI CON I COLLEGHI ED ALTRI PROFESSIONISTI
Art. 5: Il TNPEE e lo PSM, nel rapporto con i colleghi devono ispirarsi a principi di lealtà, rispetto reciproco e correttezza professionale, e devono difendere i principi della professione nei confronti delle altre figure professionali.
– 5.1 : Il TNPEE e lo PSM si impegnano a comunicare ai colleghi, attraverso i canali dell’Associazione, i risultati delle loro ricerche e conoscenze tecniche, per favorire le conoscenze del proprio ambito di attività professionale.
– 5.2 : Il TNPEE e lo PSM, sono tenuti in via generale a non emettere giudizi negativi sulla formazione, competenza e lavoro professionale di colleghi al fine di evitare giudizi lesivi della loro professionalità . Qualora il TNPEE e lo PSM, vengano a conoscenza di comportamenti oggettivi deontologicamente scorretti sono tenuti a darne tempestiva comunicazione all’Associazione stessa.
ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E CONTESTO SOCIALE
Art. 6 : Il TNPEE e lo PSM, si impegnano all’interno del proprio posto di lavoro a ricercare le migliori condizioni di intervento operativo finalizzate ad un miglioramento della qualità della vita e in modo da ampliare le opportunità di tutte le persone, con particolare attenzione per quelle svantaggiate.
SANZIONI DISCIPLINARI
Art. 7: Il Socio che si renda colpevole di abusi o di mancanze nellʼesercizio della professione o comunque di fatti non conformi allʼesercizio della professione ovvero di fatti contrari ai doveri associativi o agli interessi dellʼAssociazione ovvero di fatti deontologicamente non corretti è sottoposto a procedimento disciplinare.
a) Competenza e procedimento disciplinare
La competenza a procedere disciplinarmente è attribuita al Collegio dei Probiviri. Il procedimento disciplinare prende avvio su istanza del Collegio dei Probiviri o su segnalazione del Comitato Direttivo.
Il Collegio dei Probiviri non può infliggere alcuna sanzione disciplinare, anche in ipotesi di sanzione automatica, senza che lʼinteressato sia stato preavvisato, con lʼassegnazione di un termine non inferiore a 20 giorni, per esporre le proprie ragioni e formulare le proprie difese. Il Collegio dei Probiviri, sulla scorta degli atti, convocherà le parti per la contestazione degli addebiti. Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di sentire testimoni preavvisandone lʼinteressato, che ha diritto di partecipare alla loro audizione.
b) Sanzioni
Le sanzioni disciplinare sono:
1.lʼammonimento, che consiste nel diffidare lʼinteressato a non ricadere nella mancanza commessa;
2. la censura, che consiste in una dichiarazione formale scritta di biasimo;
3.la sospensione, che consiste in una temporanea perdita del requisito associativo, per un periodo non inferiore al mese e non superiore allʼanno;
4. la radiazione, che consiste nellʼespulsione definitiva dallʼAssociazione. Il provvedimento è stabilito in proporzione alla gravità della violazione e allʼentità dei danni cagionati. Il provvedimento è attuato dal Comitato Direttivo su decisione del Collegio dei Probiviri, il quale dovrà esprimere il proprio parere entro 90 giorni dallʼattivazione del procedimento disciplinare.
c) Ammonimento e censura.
Possono comportare un ammonimento o una censura:
1. comportamenti contrari agli interessi dellʼAssociazione;
2.comportamenti deontologicamente scorretti la cui rilevanza, a giudizio del Collegio dei Probiviri, sia di entità tale da non importare le sanzioni della sospensione o della radiazione.
d) Sospensione
Comportano automaticamente la sospensione:
1. i casi di sospensione o divieto di esercizio di attività professionale disposti dalla legge;
2. la interdizione temporanea dai pubblici uffici;
3.il provvedimento di rinvio a giudizio o atto equivalente per un reato connesso con lʼesercizio della professione ovvero commesso in occasione dellʼesercizio della professione. In tale ipotesi, la durata della sospensione sarà pari a quella della sanzione per i casi sub a) e b) e per lʼipotesi sub c) sarà fino ad un anno salvo proroga a discrezione del Comitato Direttivo e salvo lʼimmediata revoca in ipotesi di proscioglimento.
Possono comportare la sospensione:
1. la condanna ad una pena inferiore a due anni se per reati dolosi o superiore a due anni se per reati colposi, ovvero ad una pena alternativa;
2. lʼessere sottoposti a misura cautelare o misura di sicurezza personale;
3. lʼordinanza di convalida del fermo o dellʼarresto;
4. il rinvio a giudizio o atto equivalente per reati diversi da quelli previsti nel paragrafo precedente;
5. comportamenti contrari agli interessi dellʼAssociazione;
6. comportamenti deontologicamente scorretti.
Qualora in costanza di provvedimento di sospensione vengano caducate le ipotesi di cui ai precedenti punti b) c) e d), il provvedimento verrà immediatamente revocato. Alle sentenze di condanna sono equiparate le sentenze conseguenti alla richiesta di patteggiamento della pena.
e) Radiazione
Comportano automaticamente la radiazione:
1. la dichiarazione di interdizione perpetua dai pubblici uffici;
2. la condanna per reato connesso con lʼesercizio della professione ovvero commesso in occasione dellʼesercizio della professione;
3. la condanna, anche al di fuori dei casi previsti sub b) ad una pena detentiva superiore a due anni per reato non colposo;
4. il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario;
5. lʼassegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;
6. lʼassegnazione ad una casa di cura e di custodia ex art. 219 c.p.;
Possono comportare la radiazione:
1. comportamenti gravemente contrari agli interessi dellʼAssociazione;
2. comportamenti deontologici gravemente scorretti.
Alle sentenze di condanna sono equiparate le sentenze conseguenti alla richiesta di patteggiamento della pena.
f) Ricusazione / Astensione del Collegio dei Probiviri
I componenti del Collegio dei Probiviri possono essere ricusati per i motivi di cui allʼArt.52 c.p. ed astenersi per i medesimi motivi.
g) Prescrizione
Lʼazione disciplinare non cade in prescrizione per i fatti che comportano la radiazione, mentre è soggetta a prescrizione qualora, nonostante i fatti siano portati a conoscenza del Comitato Direttivo e del Collegio dei Probiviri, il provvedimento disciplinare non venisse attivato entro i seguenti termini:
– entro 4 mesi per lʼavvertimento;
– entro 6 mesi per la censura;
– entro 12 mesi per la sospensione.
h) Reiscrizione
Il socio radiato dallʼAlbo si può reiscrivere nei seguenti termini:
-trascorsi 3 anni in caso di radiazione non automatica; trascorsi 4 anni in caso di radiazione automatica e, in presenza di condanna penale, quando si sia avuta successiva riabilitazione; trascorsi 6 anni in caso di radiazione automatica e di condanna per reato commesso con lʼesercizio della professione.
NORME FINALI
Art. 8: L’osservanza delle norme contenute nel presente Codice di Deontologia è compito di tutti i Terapisti della Neuro e Psicomotricità dellʼEtà Evolutiva ed è sottoposta a vigilanza da parte dell’Associazione nei termini consentiti dalla normativa vigente.
Art. 9: E’ prevista la possibilità di revisione di tutte o di una parte delle norme sopra elencate, in adeguamento alle specifiche esigenze professionali, più in generale a quelle sociali, nonché alla normativa vigente. Tale compito è di competenza del Comitato Direttivo, che potrà incaricare una o più persone esperte o istituire una commissione temporanea.
Art. 10: Modifiche al presente Codice Deontologico potranno essere proposte su istanza del Comitato Direttivo e deliberate a maggioranza dallʼAssemblea dei Soci.