L’anagrafe nazionale Co.Ge.A.P.S. contiene la registrazione dei crediti ECM individuali.
Il sistema di registrazione dei crediti opera mediante un’anagrafe formativa, che raccoglie tutte le tipologie di crediti acquisiti dai Professionisti.
Il Co.Ge.A.P.S. raccoglie da Enti accreditanti e Provider i crediti ECM maturati da professionisti per attività organizzate da soggetti con capacità formativa quali FAD (formazione a distanza), FSC (formazione sul campo), Residenziale.
Ordini, Collegi, Associazioni hanno il compito di registrare nell’anagrafe Nazionale i crediti formativi maturati individualmente relativi a:
- Formazione all’estero
- Tutor per tirocini e per Medici di medicina generale
- Autoapprendimento
Per tale tipologie di formazione, L’Ordine, Collegio, Associazione territoriale di competenza valuta, previa visione della relativa documentazione, l’attività formativa svolta e assegna, (accredita) il credito formativo e lo trasmette a Co.Ge.A.P.S. per la registrazione nella banca dati Nazionale ECM.
Il Co.Ge.A.P.S. è, nelle sue funzioni, uno strumento funzionale di Ordini/Collegi/Associazioni.
La funzione e il ruolo del Co.Ge.A.P.S. di Anagrafe Nazionale dei crediti formativi è definita dagli accordi Stato Regione del 01/08/2007 e 05/11/2009, recepito dal D.P.C.M. 26 Luglio 2010.
Criteri per l’attribuzione dei crediti formativi alle attività formative accreditate da Ordini, Collegi e Associazioni professionali
1 ) Assegnazione dei crediti alle attività formative svolte all’estero
Secondo quanto stabilito negli Accordi Stato-Regione 2007 e 2009, il professionista può acquisire crediti formativi all’estero (Unione Europea, USA, Canada). Tali partecipazioni vengono riconosciute con un valore di crediti ECM pari al 50% dei crediti assegnati per quell’evento dal provider estero.
2 ) Assegnazione dei crediti formativi alle attività di tutor
La Commissione Nazionale per la Formazione Continua ha previsto che vengano assegnati crediti alle attività di tutoraggio.
Tali crediti possono essere assegnati tramite un progetto formativo promosso dalle Aziende Sanitarie o assegnati dall’Ordine, Collegio Associazione di appartenenza del professionista. In tal caso l’Ordine, Collegio o Associazione, a fronte della documentazione prodotta dal professionista e certificata dall’ente presso cui si é svolta l’attività di tutoraggio, assegna i crediti al professionista. I crediti vengono assegnati per le attività svolte dall’anno 2005 in poi.
Attività di tutoraggio definite dalla CNFC sono:
- docenti tutor che ospitano i colleghi in formazione;
- tutor valutatori degli operatori che devono sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione.
- tutoraggio per specializzazione
- tutoraggio per corsi di laurea
- tutoraggio medici di medicina generale
- corsi regionali – in base alla legge 135/90, continuità assistenziali.
Triennio 2005-2007: secondo la determinazione della CNFC del 29/03/2007, possono essere attribuiti al massimo fino alla metà dei crediti previsti per l’anno di riferimento, calcolati per un periodo uguale o superiore a sei mesi, quindi il massimo di crediti ottenibili è 15 (la metà dei 30 crediti previsti per un anno)
I crediti formativi possono essere attribuiti anche a periodi inferiori ai sei mesi, effettuando il calcolo sullo stesso parametro, quindi assegnando 1,25 crediti per ogni mese di attività e arrotondando, se necessario, per eccesso (ad es. un mese di tutoring darà diritto a 1,5 crediti formativi).
Tutoring per gli operatori che devono sostenere l’esame di stato: impegno minimo di almeno un mese per ogni operatore, ogni attestazione dei crediti deve essere riferita ad una singola valutazione.
Solo per il triennio 2005-2007, i crediti vengono riconosciuti anche a coloro che hanno frequentato i corsi per ottenere la qualifica di tutor, presso l’Università o l’Ordine, nella quantità di 0,5 crediti per ogni ora di attività, sempre fino ad un massimo del 50% dei crediti previsti per gli anni di riferimento.
Triennio 2008-2010: il 18/06/2009 la CNFC ha modificato il sistema di attribuzione di crediti ai tutor, integrando e rettificando quanto stabilito nella precedente determinazione: 4 crediti per ogni mese di tutoraggio nelle attività riconosciute dalla Commissione. Il limite massimo è il 50% dei crediti previsti per l’anno: è quindi possibile per il professionista acquisire mediante attività di tutor di tirocinio fino ad un massimo di 25 crediti ECM (la metà dei 50 crediti previsti per un anno).
E’ possibile per il professionista acquisire crediti per attività di tutoring, nelle diverse tipologie di attività di tutoraggio, considerando che nel computo del triennio vanno inseriti anche i crediti ottenuti tramite attività di docenza e l’ammontare complessivo considerati validi nel computo fino al raggiungimento del limite del 50% dei crediti previsti nel triennio.
3 ) Assegnazione dei crediti alle attività di autoapprendimento
I crediti formativi possono essere assegnati alle attività di ricerca non pianificate da un provider ma che danno esito a pubblicazioni scientifiche, a partire dal 13/01/2010 (data di approvazione del documento “Criteri per l’assegnazione di crediti alle attività ECM”).
L’attribuzione dei crediti avverrà a cura di Ordini, Collegi e Associazioni secondo la tabella di seguito riportata:
- Citazioni su riviste citate nel Citation Index:
- primo nome 3 crediti
- altro nome 1 credito
- Pubblicazioni su riviste non citate su Citation Index ed atti di congressi nazionali o internazionali:
- primo nome 1 credito
- altro nome 0,5 crediti
- Capitoli di libri e monografie
- Primo nome 2 crediti
- altro nome 1 credito
Ordini, Collegi e Associazioni provvedono ad inserire i crediti nel sistema informatico tramite la comunicazione a Co.Ge.A.P.S. L’Ordine, Collegio o Associazione provvede ad inviare l’elenco dei crediti attribuiti per le attività di tutoraggio riconosciute, provvisoriamente via PEC, al Co.Ge.A.P.S. compilando
- per i crediti maturati prima del 31/12/2010 il file ALLEGATO1,
- per i crediti maturati dopo lo 01/01/2010 il file ALLEGATO2, che risponde alla determina della CNFC del 18/01/2011, che stabilisce la modalità di tracciato di report unico nazionale.
Esenzioni dall’obbligo ECM
Si allega inoltre il file ALLEGATO3, per la registrazione presso Co.Ge.A.P.S. delle esenzioni ECM. La registrazione delle esenzioni é funzionale alla determinazione dell’ammontare del monte crediti che il professionista deve raccogliere nel triennio.
E’ esonerato dall’obbligo dell’E.C.M:
- il personale sanitario che frequenta, in Italia o all’estero, corsi di formazione post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea specialistica, previsti e disciplinati dal Decreto del MURST del 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella G.U. n. 2 del 4 gennaio 2000; corso di formazione specifica in medicina generale, di cui al Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 368, emanato in attuazione della Direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli; formazione complementare es. corsi effettuati ai sensi dell’art. 66 “Idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza” di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000 n. 270 Regolamento di esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale; corsi di formazione e di aggiornamento professionale svolti ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera d) “Piano di interventi contro l’AIDS” di cui alla Legge 5 giugno 1990, n. 135, pubblicata nella G.U. n. 132 dell’8 giugno 1990 per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza);
- i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza di cui alla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (astensione obbligatoria), e successive modificazioni;
- i soggetti che usufruiscono delle disposizioni in materia di adempimento del servizio militare di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni;
Si precisa che occorre conservare la documentazione comprovante la facoltà della fruizione dell’esonero, data l’impossibilità di frequentare i corsi.
L’esonero dall’obbligo di acquisire i crediti è valido per tutto il periodo (anno di riferimento) in cui i soggetti interessati usufruiscono o sono assoggettati alle predette disposizioni. Occorre specificare che nel caso in cui il periodo di assenza dal lavoro ricadesse a cavallo di due anni, l’anno di validità per l’esenzione dai crediti sarà quello in cui il periodo di assenza risulta maggiore. Ad esempio: se l’astensione obbligatoria cade nel periodo da settembre 2003 a gennaio 2004, l’esenzione dall’obbligo di acquisire i crediti sarà valida esclusivamente per l’anno 2003, ossia per l’anno 2003 non si devono acquisire i crediti.
Eventuali crediti percepiti nell’anno di esenzione non possono essere portati in detrazione per l’anno successivo, in quanto vengono assorbiti dal diritto di esonero vantato dall’operatore per le tipologie indicate precedentemente.
TABELLA RIASSUNTIVA ASSEGNAZIONE CREDITI
Attività formativa |
Credito assegnato |
Evento formativo svolto all’estero (Unione Europea, USA, Canada) |
50% crediti assegnati dal Provider esterno all’evento |
Tutor |
Triennio 2005-2007:
LIMITE MASSIMO: META’ dei crediti previsti per l’anno di riferimento (15 crediti sui 30 ottenibili) Triennio 2008-2010:
LIMITE MASSIMO: META’ dei crediti previsti per l’anno di riferimento (25 crediti sui 50 ottenibili) |
Attività di autoapprendimento |
Citazioni su riviste citate nel Citation Index: – primo nome 3 crediti – altro nome 1 credito Pubblicazioni su riviste non citate su Citation Index ed atti di congressi nazionali o internazionali: – primo nome 1 credito – altro nome 0,5 crediti Capitoli di libri e monografie – Primo nome 2 crediti – altro nome 1 credito |