L’art. 3 co. 3 del DLgs. 175/2014 prevede che il Sistema Tessera Sanitaria, metta a disposizione dell’Agenzia delle entrate le informazioni concernenti le spese sanitarie sostenute dai cittadini, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata. A tal fine, la stessa disposizione stabilisce che le suddette informazioni debbano essere trasmesse telematicamente al Sistema Tessera Sanitaria dalle strutture sanitarie accreditate e dagli iscritti all’albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri.Sono tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema Sanitario anche i soggetti obbligati che adottano:
- il regime di vantaggio (ex art. 27 co. 1, 2 e 7 del DL 98/2011, conv. L. 111/2011, detti anche contribuenti minimi);
- il regime forfetario per gli autonomi (ex art. 1 co. 54-89 della L. 23.12.2014 n. 190 e art. 1 co. 9-11 della L. 30.12.2018 n. 145).
- iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
- farmacie pubbliche e private;
- aziende sanitarie locali (ASL);
- aziende ospedaliere;
- istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);
- policlinici universitari;
- presidi di specialistica ambulatoriale;
- strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
- altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari.
- le c.d. “parafarmacie”;
- gli iscritti agli Albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici sanitari di radiologia medica e veterinari;
- gli esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico;
- le strutture sanitarie autorizzate e non accreditate con il SSN.
- dell’art. 8-ter del DLgs. 30.12.92 n. 502, concernente le autorizzazioni alla realizzazione di strutture e all’esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie;
- dell’art. 70 co. 2 del DLgs. 6.4.2006 n. 193, concernente le autorizzazioni regionali per la vendita al dettaglio di medicinali veterinari.
- i soggetti non ricompresi nelle tipologie sopra indicate (es. fisioterapisti, logopedisti, tnpee e igienisti dentali, se non sono medici od odontoiatri e non sono accreditati al SSN);
- gli eredi, in relazione ai dati riguardanti il defunto, in quanto essi non rientrano tra i soggetti obbligati e non possono accreditarsi al Sistema TS.
E’ possibile emettere fattura elettronica per i dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria?
Tutti i soggetti non tenuti alla trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria sono pertanto obbligati alla emissione della fattura o parcella in formato elettronico.
Si precisa che il DLgs. 127/2015 prevede che, dall’1.1.2019, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti in Italia, ove soggette all’obbligo di fatturazione o documento analogo, siano documentate mediante fattura elettronica, nel rispetto delle regole tecniche di cui al provv. Agenzia delle Entrate 89757/2018 (in particolare, occorre che la fattura sia emessa in formato XML e trasmessa al Sistema di Interscambio).
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