Iscrizione albi professionali delle professioni sanitarie – richiesta incontro urgente
Con la presente e in relazione all’oggetto, nel rappresentare l’esigenza di avviare un confronto urgente per affrontare i problemi che molte lavoratrici e lavoratori stanno incontrando nell’iscrizione ai nuovi albi delle professioni sanitarie, riteniamo utile evidenziare i vari aspetti di una situazione, che interessa il ruolo del Ministero e delle Regioni, ed i riflessi che ne scaturiscono per i lavoratori del SSN.
I concorsi pubblici fino al 2001 erano regolati dal DM del Ministero della Sanità 30.1.1982 che prevedeva ben altri titoli rispetto agli attuali per l’acceso ai posti vacanti.
Per cui era possibile con un diploma di maturità l’accesso a figure del ruolo tecnico sanitario (es. tecnici della prevenzione, tecnici di laboratorio).
Con l’introduzione dei diplomi universitari previsti dal D.Lgs 502/1992 si pone il problema di rendere equipollenti i titoli già conseguiti dalle persone con i nuovi criteri, in quanto viene consentito l’accesso al SSN sia con i vecchi titoli che con i Diplomi Universitari; questo perché, anche se erano già nati i diplomi universitari continuava a vivere il DM del 1982 per cui le assunzioni erano consentite con entrambi i titoli.
La L. 42/1999 art. 4 introduce l’equipollenza per risolvere il problema di cui sopra e con i successivi DM del 27.7.2000 (uno per ogni professione) si stabiliscono le equipollenze x cui vengono codificati i titoli di studio considerati equipollenti al Diploma Universitario.
Il problema è che i diversi decreti non hanno tenuto conto di tutto quello che era precedentemente successo per cui alcuni titoli già riconosciuti dalle Regioni non sono poi stati considerati equipollenti.
Per questo, già qui si crea un primo problema che non è mai stato sanato, anche se il personale ha continuato a lavorare in quanto non esisteva una incompatibilità normativa e penale.
In quegli anni, con la riforma 509/1999 (prima riforma universitaria che introduce la Laurea Triennale oltre alla quinquennale) si ripropone il problema dei vecchi titoli riconosciuti validi per l’accesso al SSN.
Il DPR 220 del 2001, intervenuto dopo l’uscita dei decreti per l’equipollenza, modifica i requisiti prevedendo che per l’accesso al SSN occorra il Diploma Universitario o la Laurea (che però non era ancora stata attivata per tutte le professioni sanitarie ma solo per quella infermieristica e poco altro) ed abroga il DM del 30.1.1982.
Conseguentemente le aziende, a quel tempo, continuano ad assumere tutti coloro che hanno un titolo considerato equipollente non tenendo conto che per essere effettivamente equipollente il titolo deve essere stato conseguito entro il 17.3.1999 (data di entrata in vigore della L. 42/99).
Questa situazione si protrae anche su titoli rilasciati fino al 2008 in quanto le Regioni hanno continuato a fare percorsi di riqualifica e le Università hanno tardato ad attivare i percorsi di Laurea.
Si è tentata una prima soluzione nel 2012 e nel 2013 dando attuazione all’art. 4 c.2 della L. 42/99 con il percorso di equivalenza che fino a quel momento non era mai stato applicato.
Solo che il percorso viene fatto per 16 professioni su 22 (alcune come le professioni infermieristiche e le ostetriche non ne hanno bisogno), escludendo totalmente:
- Educatori professionali
- Tecnico della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro
- Assistente Sanitario
Inoltre, anche per quei profili per cui era stato fatto il percorso, dobbiamo registrare che moltissime persone non fecero la domanda di equivalenza in quanto ritenevano di avere il titolo equipollente.
Qualcuno se ne è accorto successivamente alla scadenza dei bandi di equivalenza del 2013, ha provato a presentare la domanda che però non è mai stata valutata.
Qualcun altro se ne sta accorgendo solo ora con l’avvio della procedura di iscrizione ai nuovi albi.
Infatti il problema nasce con la L. 3/2018 in quanto obbliga tutti professionisti che lavorano in ambito sanitario ad iscriversi in uno dei neonati albi che compongono il nuovo ordine (problema che non riguarda chi afferisce all’Ordine degli Infermieri FNOPI ed a quello delle Ostetriche FNOPO).
Per chi non si iscrive o per chi non può iscriversi in quanto non ha titolo ritenuto valido per l’iscrizione (anche se è stato ed è tutt’ora valido realisticamente per lavorare) scatta il rischio di “esercizio abusivo della professione” che è sanzionato anche penalmente e che può portare anche al licenziamento, soprattutto in ambito privato dove per l’assunzione non è stato espletato alcun concorso pubblico.
Occorre ragionare per trovare una possibile soluzione definitiva ed inclusiva a questa grave situazione che sta già facendo registrare le prime risposte negative da parte degli Albi alle domande di iscrizione presentate.
Le professioni maggiormente interessate da queste problematiche sono quindi: Podologo, Fisioterapista, Logopedista, Ortottista-Assistente di Oftalmologia, Terapista della neuro e psicomotricità nell’età evolutiva, Tecnico della riabilitazione psichiatrica, Terapista occupazionale, Educatore professionale socio sanitario, Tecnico audiometrista, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico audioprotesista, Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Tecnico ortopedico, Igienista dentale, Dietista, Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro.
Per gli Educatori Professionali il problema è più grave perché i percorsi formativi che si sono protratti negli anni sono molteplici sia di tipo Regionale che di tipo Universitario.
Inoltre con i commi da 594 a 601 della L. 205/2017 (stabilità 2018) si è istituita una nuova figura di educatore professionale che si sovrappone parzialmente a quella già prevista in ambito sanitario.
Il decreto del 2016 degli Educatori Professionali allarga i titoli equipollenti che erano stati identificati sino a quel momento, ma la mancata attivazione dei percorsi di equivalenza e l’eterogeneità dei titoli nei territori, anche a causa delle problematiche sopra richiamate, sta rendendo drammatica la situazione.
Pertanto, con la presente vi prospettiamo ulteriormente la necessità di aprire un confronto specifico sugli obblighi di iscrizione agli albi delle professioni sanitarie anche alla luce di quanto sta avvenendo nelle diverse Aziende e Agenzie, pubbliche e private, che rischia di originare seri riflessi occupazionali e di carriera per le lavoratrici ed i lavoratori coinvolti.
Confidando in un cortese sollecito riscontro alla presente, con l’occasione si porgono cordiali saluti.
FP CGIL – Michele Vannini
CISL FP – Marianna Ferruzzi
UIL FPL – Mariavittoria Gobbo