Ordine e Albi professionali – Risposte ai quesiti più frequenti (FAQ)

 

ISCRIZIONE AGLI ALBI PROFESSIONALI

Dal 1° luglio 2018 è attiva la procedura dematerializzata d’iscrizione “on line” ai rispettivi Albi professionali degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione istituiti con il Decreto Ministeriale 13 marzo 2018. Si riporta di seguito un elenco con le risposte alle domande più frequenti.

 

RISPOSTE AI QUESITI PIU’ FREQUENTI (FAQ)

 

COME SONO ORGANIZZATI GLI ORDINI E GLI ALBI PROFESSIONALI?

Ad oggi sono 61 gli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione già istituiti: alcuni hanno competenza territoriale su una sola provincia (Ordini provinciali), altri su più province (Ordini interprovinciali). I 61 Ordini sono riuniti nella Federazione Nazionale degli Ordini dei TSRM e PSTRP, il cui attuale presidente è il Dottor Alessandro Beux.

Presso ciascun Ordine saranno istituiti a regime un totale di 19 Albi professionali; uno per ciascuna delle professioni sanitarie elencate nel DM 13 marzo 2018. Attualmente, due dei 19 Albi professionali risultano già istituiti:

  1. quello dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e
  2. quello delle Assistenti Sanitari (precedentemente istituito a/l’interno degli ex collegi IPA SVI

Saranno quindi 17 le rimanenti professioni sanitarie che vedranno la nascita del proprio Albo professionale, che sarà alimentato attraverso l’utilizzo della nuova procedura dematerializzata di iscrizione “on line”.

Le operazioni di iscrizione agli albi, gestiti dai 61 Ordini, saranno presumibilmente a regime già a partire dalla fine del mese di settembre 2019. Il singolo professionista che richiederà di iscriversi ad un Ordine (provinciale o interprovinciale), una volta che il Consiglio Direttivo avrà vagliato la documentazione prodotta e approvata la delibera di iscrizione, verrà iscritto nell’Albo relativo alla sua professione.

 

COME AVVIENE L’ISCRIZIONE?

La procedura di iscrizione garantisce che in tutto il territorio nazionale l’iscrizione agli albi avvenga in modo uniforme, assicurando a ogni singolo professionista richiedente un trattamento equo e trasparente, a prescindere dall’Ordine al quale dovrà fare riferimento. La procedura di iscrizione sarà completamente dematerializzata: la modalità utilizzata è quella già consolidata dai TSRM, ai sensi del D. Lgs. CPS 233/46 e D.P.R. 221/50, adattata a quanto previsto dalla normativa di riferimento (legge 3/2018 e dal DM del 13 marzo 2018). Non sarà quindi necessario l’invio di alcuna documentazione in formato cartaceo.

Registrazione al portale. Per iscriversi, come primo passo, si dovrà accedere al portale www.tsrm.org , cliccare sul pulsante “Procedura d’iscrizione dei professionisti agli albi istituiti con D.M. 13 Marzo 2018* ed effettuare la registrazione inserendo i propri dati anagrafici: nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza, eventuale domicilio lavorativo se diverso da quello di residenza, indirizzo di posta elettronica, preferibilmente certificata, e recapiti telefonici. Il professionista potrà verificare costantemente lo stato della sua pratica.

Se il richiedente non lavora, la proposta d’iscrizione verrà inviata a/l’Ordine competente sul territorio in cui è il soggetto è residente; se, invece, il soggetto lavora, la proposta d’iscrizione verrà inviata all’Ordine competente sul territorio nel quale insiste la struttura presso la quale opera (se più di una, quella nella quale viene svolta in prevalenza).

Successivamente il richiedente dovrà selezionare il proprio profilo professionale e quindi l’albo a cui chiede di iscriversi: In caso di iscrizione a più albi, la procedura dovrà essere ripetuta per ognuno di essi ad esclusione della parte relativa ai dati anagrafici.

Requisiti. In base alla professione sanitaria selezionata, verrà proposto al richiedente il corrispondente elenco di titoli abilitanti all’esercizio della professione (come diploma universitario, laurea triennale, titoli equipollenti ex D.M. 27 luglio 2000, titoli equivalenti e titoli esteri riconosciuti abilitanti). Tra questi si dovrà indicare preferibilmente il primo titolo abilitante conseguito. E’ consigliabile allegare la scansione digitale del titolo, o di altro documento utile, che permetterà di semplificare le procedure di verifica. Come previsto dai punti b) e c) dell’art. 2 del DM del 13 marzo 2018, il professionista dovrà poi dichiarare di avere il pieno godimento dei diritti civili e di non avere nessun carico pendente risultante dal certificato generale del casellario giudiziale, selezionando l’apposita voce ella piattaforma. In caso non fosse possibile affermare quanto sopra, cioè in caso di carichi pendenti, l’Ordine contatterà il professionista per una valutazione riservata, al fine di comprendere se il carico pendente possa precludere o meno l’iscrizione all’albo.

Invio della richiesta di iscrizione. Terminato l’inserimento dei dati richiesti il professionista dovrà stampare l’autocertificazione elaborata dalla piattaforma, sottoscriverla e scansionarla per caricarla sul portale, insieme al proprio documento d’identità (fronte/retro). Se il richiedente è in possesso dello strumento per la firma digitale, non sarà necessario stampare il modulo dell’autocertificazione ma potrà firmarlo digitalmente.

Oltre a quanto indicato, andrà caricata sul portale la quietanza di pagamento dei diritti di segreteria (€ 35). Per gli iscritti 2018* alle Associazioni Maggiormente Rappresentative (AMR) i diritti di segreteria non saranno richiesti perché saranno direttamente le AMR che provvederanno ad assolverli. *Ulteriori informazioni …

Valutazione della domanda. A regime, la valutazione della domanda sarà in capo alle Commissioni di Albo. In attesa della loro costituzione, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.M. 13 marzo 2018, questa funzione è affidata dagli Ordini ai Rappresentanti delle Associazioni Maggiormente Rappresentative (RAMR) da quest’ultime appositamente nominati. Le Associazioni Maggiormente Rappresentative delle 17 professioni sanitarie attualmente prive di albo, hanno designato per ciascun profilo professionale e per ogni regione da 1 a 5 rappresentanti che, per conto degli Ordini, dovranno valutare e verificare l’ammissibilità delle domande d’iscrizione. Questo mandato durerà 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè fino alla fine di settembre 2019, data in cui i RAMR decadranno dalle loro funzioni.

Completamento della domanda di iscrizione. Entro 60 giorni dalla richiesta di iscrizione alla piattaforma, i RAMR devono comunicare al Consiglio direttivo dell’Ordine il loro assenso o dissenso al prosieguo della procedura di iscrizione da parte del richiedente.

In caso di assenso l’interessato dovrà quindi procedere:

  1. al pagamento della tassa di concessione governativa e 168,00 dovuta una sola volta all’atto della prima iscrizione;
  2. al pagamento, per l’anno in corso, della tossa annuale d’iscrizione deliberata dallo specifico Ordine (il cui valore oscilla per il 2018 tra i 65/165 e in base all’Ordine territoriale competente). Sulla tassa annuale d’iscrizione per il 2019 potrebbe anche essere prevista una possibile riduzione in ragione dell’aumento degli iscritti).
  3. a stampare dal portale la domanda d’iscrizione, i cui dati sono stati verificati dai RAMR, su cui andrà apposta una marca da bollo da t: 16,00;
  4. premunirsi di una fototessera per il tesserino di riconoscimento.

Successivamente il richiedente /’iscrizione dovrà quindi caricare sulla piattaforma:

  1. la domanda di iscrizione all’Albo datata, firmata e completa della marca da bollo;
  2. la foto per il tesserino di riconoscimento;
  3. le ricevute di pagamento delle tasse di concessione governativa e della tassa di iscrizione annua.

Verifiche e controlli. Dal momento in cui verrà perfezionata la domanda di iscrizione il Consiglio Direttivo dell’Ordine avrà 90 giorni per esprimersi in merito (DPR 221/50, art. 8) e procederà in particolare alla verifica della veridicità di quanto dichiarato dal professionista, anche attraverso controlli con Enti e Università che hanno rilasciato i titoli abilitanti:

Terminate le procedure di validazione e veridicità il Consiglio Direttivo de/l’Ordine, comunicherà all’interessato, entro 105 giorni dal perfezionamento della domanda, l’esito finale della richiesta di iscrizione (delibera riportante la data e il n° di iscrizione all’Albo).

 

I DATI DEI PROFESSIONISTI ISCRITTI ALL’ASSOCIAZIONE AD OGGI MAGGIORMENTE RAPPRESENTATIVA CONFLUIRANNO DIRETTAMENTE NELLA PIATTAFORMA, E QUINDI NEL RISPETTIVO ALBO?

No, dovrà essere il singolo professionista a provvedere personalmente all’immissione dei propri dati e all’iscrizione all’Ordine e quindi al proprio Albo attraverso il portale https://iscrizioni.alboweb.net/

 

ESISTONO PARTICOLARI CRITERI PER SCEGLIERE I RAPPRESENTANTI DI CIASCUNA PROFESSIONE SANITARIA CHE FORNISCONO SUPPORTO TECNICO-AMMINISTRATIVO AL PRESIDENTE DELL’ORDINE TSRM E PSTRP AI FINI DELLA COSTITUZIONE DEGLI ALBI?

Non ci sono criteri particolari, anche per non intaccare la piena autonomia decisionale delle AMR, riconosciute dal MdS, nell’individuazione dei rispettivi Rappresentanti; come da Decreto Ministeriale. Se mai ci può essere un auspicio: che vengano coinvolti Colleghi con comprovata conoscenza ed esperienza e capacità a risolvere problemi (alcuni casi potrebbero risultare particolarmente complicati). In caso di esistenza di duplice rappresentanza professionale associativa nelle AMR, i RAMR saranno designati in numero pari, per ogni Associazione e che NON ABBIANO CONFLITTI DI INTERESSE e che si astengano alla valutazione della propria pratica. Nella fase istruttoria, che vede coinvolti i RAMR dovranno comunicare all’Ordine, se i requisiti dei candidati dichiarati attraverso il portale, siano stati ritenuti idonei per l’iscrizione all’albo dei professionisti: I titoli presentati ritenuti validi,devono risultare equivalenti in base ai Decreti Ministeriali, o equivalenti come da nota ministeriale.

 

SI CONFERMA CHE I RAMR POSSONO ESSERE NOMINATI IN NUMERO DA 1 A 5 PER REGIONE (E NON PER ORDINE TERRITORIALE). CON CHI SI DOVRANNO RAPPORTARE? LORO SI RAPPORTERANNO SOLO CON IL PRESIDENTE DELL’ORDINE TSRM E PSTRP CAPOLUOGO DI REGIONE?

Si. Il numero massimo dei Rappresentanti è su base regionale, così come recita il Decreto stesso. I RAMR si dovranno rapportare con i Presidenti di Ordine.

 

QUALI SONO I CRITERI ADOTTARE PER SCEGLIERE LA LORO NUMEROSITÀ TRA 1 E 5?

E’ discrezionale, a cura delle AMR, che devono essere in grado di individuare il numero più efficiente possibile a garantire il corretto svolgimento della funzione tecnico-amministrativa in capo agli stessi RAMR. Utile orientamento lo fornirà il dato stimato della popolazione professionale attesa in quell’Albo specifico e così come suggerito di coinvolgere Professionisti con comprovata conoscenza ed esperienza giuridica e gestionale.

 

I RAMR PER SVOLGERE LA LORO FUNZIONE/LAVORO A QUALE ORDINE SI DOVRANNO RAPPORTARE? A QUELLO DEL CAPOLUOGO DI REGIONE?

No. lavorando sulla Piattaforma di gestione, questo problema è superato. Resta comunque imprescindibile fare riferimento all’Ordine territoriale dove «atterra» l’Iscritto.

 

UNA VOLTA A REGIME CHI PROVVEDERA’ ALLA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI ISCRZIONE ALL’ORDINE E QUINDI ALL’ALBO?

A regime, la valutazione della domanda sarà in capo alle Commissioni di Albo. In attesa della loro costituzione, ai sensi dell’art. 5, comma 2 del D.M. 13 marzo 2018, questa funzione è affidata dagli Ordini ai rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative (RAMR) appositamente nominati. Questo mandato durerà 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè fino a settembre 2019.

 

I RAMR POSSONO OPERARE A LIVELLO INTERREGIONALE?

Si, e anche a livello nazionale qualora il numero dei potenziali iscritti (a livello nazionale) sia esiguo.

 

QUALI “STRUMENTI “AVRANNO I RAMR A DISPOSIZIONE PER CENSIRE LA POPOLAZIONE PROFESSIONALE NON ISCRITTA ALLE AMR?

La piattaforma di gestione, l’Ordine e l’esperienza pregressa delle AMR.

 

COLORO CHE ABBIANO AVUTO UNA SENTENZA NOMINATIVA DI EQUIPOLLENZA DEL TITOLO, CONFERMATA IN ULTIMO GRADO DI GIUDIZIO. POSSONO ESSERE ISCRITTI?

Questa fattispecie di valutazione potrebbe essere sottoposta, come quesito specifico, direttamente al MdS.

 

SE SI È IN POSSESSO DI TITOLI ABILITANTI ALL’ESERCIZIO PROFESSIONALE DI DUE DIVERSE PROFESSIONI, CI SI PUÒ ISCRIVERE IN DUE ALBI DIVERSI?

Quesito dai risvolti legali. La giurisprudenza afferma che è obbligatorio procedere ad una doppia iscrizione (tassa governativa ed ordine). Insistendo due diversi Profili in uno stesso Ordine, il quesito andrà sottoposto al MdS, in termini di esercizio delle specifiche professioni.

 

È POSSIBILE ALLEGARE E CARICARE IN PIATTAFORMA, IN FASE DI ISCRIZIONE, LA FOTOCOPIA (NON AUTENTICATA) DEL TITOLO DI STUDIO CHE SEMPLIFICHEREBBE IL PERCORSO DI VALUTAZIONE DEL TITOLO?

SI

 

CHI DOVRÀ DECIDERE LA QUOTA DI ISCRIZIONE ANNUA?

L’Ordine, deliberandone annualmente l’importo in assemblea

 

SARÀ UGUALE PER TUTTI I PROFESSIONISTI DEI 19 PROFILI?

SI su base territoriale.

 

QUALI SONO I TEMPI PREVISTI PER LA REGISTRAZIONE ALL’ALBO?

In linea di massima non oltre 105gg dalla valutazione del RAMR: l’art 8 del DPR 221/50 prevede che sulla domanda di iscrizione il Consiglio Direttivo de/l’Ordine delibera nel termine di 3 mesi e che entro 15 giorni la deliberazione è trasmessa all’interessato

 

CHI SVOLGERÀ I COMPITI ISTITUZIONALI (TAVOLI PER FABBISOGNO, NOMINA COMMISSARI LAUREA), SARANNO SOLO REGIONALI O PROVINCIALI?

Per tutta la Fase Transitoria le AMR. A regime gli Ordini e le rispettive commissioni di Albo.

 

SE UNA PERSONA NON VIENE ISCRITTA AD UN ORDINE PERCHÉ VIENE VALUTATO ESSERE IN DIFETTO NEI TITOLI POSSEDUTI PER POTER ESSERE ISCRITTA, L’INTERESSATO PUÒ FARE RICORSO?

Sì. i ricorsi possono essere inviati alla Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie. (Capo I art. 3 comma 4 della legge 3 gennaio 2018).

 

CHE LIVELLO DI RESPONSABILITÀ HA IL PRESIDENTE E/O IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELL’ORDINE?

CHE LIVELLO DI RESPONSABILITÀ HANNO I RAMR?

Ci sono tre differenti livelli di responsabilità: Richiedente (Professionista), Proponente (RAMR-AMR), Ordine. Ognuno risponde del suo livello di attività.

 

E’ OBBLIGATORIO CHE IL PROFESSIONISTA SI DOTI DI UNA PEC (posta elettronica certificata)?

Si, per legge tutti i professionisti devono dotarsi di una PEC. l’Ordine, di solito, provvede gratuitamente per l’iscritto.

 

É OBBLIGATORIO STIPULARE UN’ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE PER COLPA GRAVE?

Ciò è richiamato nella legge GELLI (LEGGE 8 marzo 2017, n. 24 art. 10 comma 3). L’ottimale sarebbe stipulare una polizza assicurativa che tenga conto degli specifici profili di rischio professionale. Su proposta della Federazione, può essere stipulata una eventuale specifica polizza collettiva per la responsabilità professionale per uno specifico profilo professionale, individuata con appositi bandi di gara Europei e nazionali.

 

L’ORDINE SI OCCUPERÀ DEI CASI DI ABUSIVISMO E DELLA PROMOZIONE E DIVULGAZIONE DELLE DIVERSE PROFESSIONI?

Si: Fa parte delle proprie attività istituzionali:

 

NELLE REGIONI IN CUI TERRITORIALMENTE INSISTE PIU’ DI UN ORDINE. GLI ORDINI POSSONO DECIDERE DI UNIFICARSI REGIONALMENTE?

Si, a patto che ogni Assemblea degli iscritti di ciascun Ordine, deliberi a maggioranza la volontà di accorparsi in un unico Ordine Regionale.

 

CHIUNQUE PUO’ SCRIVERE A NOME DELL’ORDINE ALLE ASL E UNIVERSITÀ PER CHIEDERE CONTATTI UTILI AL CENSIMENTO?

No. Sarà l’Ordine a relazionarsi con gli Enti e a condividere, con le Commissioni di Albo, obiettivi trasversali come questo.

 

PER L’ISCRIZIONE È PREVISTA OGNI ANNO UNA QUOTA PARI A CIRCA 250-300 €?

la tassa di concessione governativa (pari a 168 €) è obbligatoria solo all’atto della prima iscrizione (per tutti gli Ordini, quindi anche medici, avvocati, architetti .. .) o in caso di successiva re iscrizione, insieme alla quota annuale di iscrizione e ai diritti di segreteria. Annualmente viene richiesto soltanto il pagamento della quota di iscrizione all’Albo deliberata dal proprio Ordine professionale, che viene approvata da/l’assemblea annuale degli iscritti (entro ottobre): oggi oscilla tra i 65 e i 165 € a seconda de/l’Ordine a cui si è iscritti.

 

E’ OBBLIGATORIO ISCRIVERSI?

In base alla normativa vigente (legge 3/2018 e D.M. 13 marzo 2018) per l’esercizio della professione è obbligatoria l’iscrizione all’albo, indipendentemente dal contesto in cui si lavora (dipendente pubblico, dipendente privato, libera professione). la domanda di iscrizione andrà presentata dal 1° luglio 2018 e, in attesa dell’accoglimento della stessa da parte dell’Ordine, il professionista potrà comunque esercitare risultando iscritto con riserva.

 

DEVO ISCRIVERMI A UN CONCORSO PUBBLICO. COME FACCIO SE NON AVRÒ ANCORA LA RISPOSTA DELL’ORDINE ALLA MIA RICHIESTA DI ISCRIZIONE?

Il Ministero della Salute ha risposto in data 7 giugno 2018, con nota protocollo n. 29600-P-07/06/2018, a questa specifica richiesta della Federazione Nazionale Ordini TSRM PSTRP, comunicando di aver chiesto agli Assessorati alla Salute delle Regioni e delle Provincie autonome “di informare le strutture sanitarie pubbliche e private del periodo transitorio suddetto che è stato previsto dal sopra citato DM per la implementazione degli albi professionali delle anzidette 17 professioni sanitarie in via di prima applicazione della legge 3 del 2018. Al contempo, si chiede di dare indicazioni alle strutture sanitarie medesime, affinché siano ammesse con riserva le persone abilitate all’esercizio di una delle sopra citate 17 professioni sanitarie, qualora risultassero ancora non in possesso della certificazione attestante l’iscrizione all’albo professionale quale requisito indispensabile ai fini dell’assunzione o della partecipazione ai concorsi pubblici Tale requisito dovrà essere richiesto dalle strutture e, pertanto, esibito dall’interessato al termine del perfezionamento della relativa iscrizione all’Albo.

 

PERCHÈ GLI ALBI DELLE SINGOLE PROFESSIONI SANITARIE SONO INSERITE ALL’INTERNO DEGLI ORDINI TERRITORIALI DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA?

Perché nella fase di discussione parlamentare della legge 3/2018 (quello che conoscemmo come “DDL Lorenzin”), di fronte ad alcune resistenze nell’istituzione di nuovi ordini, l’unica soluzione fu quella di trasformare i già attivi Collegi di Infermieri; Ostetriche e Tecnici di Radiologia in Ordini: l’Ordine dei Tecnici di Radiologia diede la disponibilità ad “ospitare” gli albi delle 17 professioni allora senza Collegio, Prese corpo così l’attuale Ordine “multialbo”. esperienza unica e complessa che apre una nuova fase, storica, dello sviluppo professionale.

 

CHI RAPPRESENTERÀ LA PROFESSIONE CON LA NASCITA DEGLI ALBI?

Alle scadenze naturali, tra il 2018 e il 2020, degli attuali Consigli Direttivi degli Ordini territoriali; verranno elette le Commissioni di Albo dei 61 Albi territoriali e i nuovi Consigli Direttivi dei 61 Ordini Territoriali, secondo le modalità che verranno indicate nei decreti attuativi che dovrebbero essere pubblicati a breve. Dal 2020 presumibilmente verranno costituite le Federazioni Nazionali di Albo. Fino ad allora le Associazioni maggiormente rappresentative, sia a livello nazionale che regionale, rimangono come riferimento per il Ministero della Salute, per la Federazione nazionale degli Ordini e per i singoli Ordini territoriali per tutte le problematiche specifiche relative all’esercizio, alla tutela e alla promozione di ciascuna professione.

CONDIVIDI
Torna in alto