Regolamento disciplinare

ANUPI

Regolamento Disciplinare

 

Art. 1 – Premessa

Il socio che si renda colpevole di abusi o di mancanze nell’esercizio della professione o comunque di fatti non conformi all’esercizio della professione ovvero di fatti contrari ai doveri associativi o agli interessi dell’Associazione ovvero di fatti deontologicamente non corretti è sottoposto a procedimento disciplinare.

 

Art. 2 – Competenza e procedimento disciplinare

La competenza a procedere disciplinarmente è attribuita al Collegio dei Probiviri.

Il procedimento disciplinare prende avvio su istanza del Collegio dei Probiviri o su segnalazione del Direttivo Nazionale.

Il Collegio dei Probiviri non può infliggere alcuna sanzione disciplinare, anche in ipotesi di sanzione automatica, senza che l’interessato sia stato preavvisato, con l’assegnazione di un termine non inferiore a 20 giorni, per esporre le proprie ragioni e formulare le proprie difese.

Il Collegio dei Probiviri, sulla scorta degli atti, convocherà le parti per la contestazione degli addebiti.

Il Collegio dei Probiviri ha facoltà di sentire testimoni preavvisandone l’interessato, che ha diritto di partecipare alla loro audizione.

 

Art. 3 – Sanzioni

Le sanzioni disciplinare sono:

  1. l’ammonimento, che consiste nel diffidare l’interessato a non ricadere nella mancanza commessa;

  2. la censura, che consiste in una dichiarazione formale scritta di biasimo;

  3. la sospensione, che consiste in una temporanea perdita del requisito associativo, per un periodo non inferiore al mese e non superiore all’anno;

  4. la radiazione, che consiste nell’espulsione definitiva dall’Associazione.

Il provvedimento è stabilito in proporzione alla gravità della violazione e all’entità dei danni cagionati.

Il provvedimento è attuato dal Direttivo Nazionale su decisione del Collegio dei Probiviri, il quale dovrà esprimere il proprio parere entro 90 giorni dall’attivazione del procedimento disciplinare.

 

Art. 4 – Ammonimento e censura

Possono comportare un ammonimento o una censura:

  1. comportamenti contrari agli interessi dell’Associazione;

  2. comportamenti deontologicamente scorretti la cui rilevanza, a giudizio del Collegio dei Probiviri, sia di entità tale da non importare le sanzioni della sospensione o della radiazione.

 

Art. 5 – Sospensione

Comportano automaticamente la sospensione:

  1. i casi di sospensione o divieto di esercizio di attività professionale disposti dalla legge;

  2. la interdizione temporanea dai pubblici uffici;

  3. il provvedimento di rinvio a giudizio o atto equivalente per un reato connesso con l’esercizio della professione ovvero commesso in occasione dell’esercizio della professione.

In tale ipotesi, la durata della sospensione sarà pari a quella della sanzione per i casi sub a) e b) e per l’ipotesi sub c) sarà fino ad un anno salvo proroga a discrezione del Comitato Direttivo Nazionale e salvo l’immediata revoca in ipotesi di proscioglimento.

Possono comportare la sospensione:

  1. la condanna ad una pena inferiore a due anni se per reati dolosi o superiore a due anni se per reati colposi, ovvero ad una pena alternativa;

  2. l’essere sottoposti a misura cautelare o misura di sicurezza personale;

  3. l’ordinanza di convalida del fermo o dell’arresto;

  4. il rinvio a giudizio o atto equivalente per reati diversi da quelli previsti nel paragrafo precedente;

  5. comportamenti contrari agli interessi dell’Associazione;

  6. comportamenti deontologicamente scorretti.

Qualora in costanza di provvedimento di sospensione vengano caducate le ipotesi di cui ai precedenti punti b) c) e d), il provvedimento verrà immediatamente revocato.

Alle sentenze di condanna sono equiparate le sentenze conseguenti alla richiesta di patteggiamento della pena.

 

Art. 6 – Radiazione

Comportano automaticamente la radiazione:

  1. la dichiarazione di interdizione perpetua dai pubblici uffici;

  2. la condanna per reato connesso con l’esercizio della professione ovvero commesso in occasione dell’esercizio della professione;

  3. la condanna, anche al di fuori dei casi previsti sub b) ad una pena detentiva superiore a due anni per reato non colposo;

  4. il ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario;

  5. l’assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro;

  6. l’assegnazione ad una casa di cura e di custodia ex art. 219 c.p.;

Possono comportare la radiazione:

  1. comportamenti gravemente contrari agli interessi dell’Associazione;

  2. comportamenti deontologici gravemente scorretti.

Alle sentenze di condanna sono equiparate le sentenze conseguenti alla richiesta di patteggiamento della pena.

 

Art. 7 – Ricusazione / Astensione del Collegio dei Probiviri

I componenti del Collegio dei Probiviri possono essere ricusati per i motivi di cui all’Art.52 c.p. ed astenersi per i medesimi motivi.

 

Art. 8 – Prescrizione

L’azione disciplinare non cade in prescrizione per i fatti che comportano la radiazione, mentre è soggetta a prescrizione qualora, nonostante i fatti siano portati a conoscenza del Direttivo Nazionale e del Collegio dei Probiviri, il provvedimento disciplinare non venisse attivato entro i seguenti termini:

  • entro 4 mesi per l’avvertimento,

  • entro 6 mesi per la censura;

  • entro 12 mesi per la sospensione.

 

Art.9 – Reiscrizione

Il socio radiato dall’Albo si può reiscrivere nei seguenti termini:

  • trascorsi 3 anni in caso di radiazione non automatica; trascorsi 4 anni in caso di radiazione automatica e, in presenza di condanna penale, quando si sia avuta successiva riabilitazione; trascorsi 6 anni in caso di radiazione automatica e di condanna per reato commesso con l’esercizio della professione.

CONDIVIDI
Torna in alto