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Come fare se nell’edificio presso cui si opera non è possibile apportare le modifiche architettoniche di accessibiltà ai sensi del D.M. 236/89?

È interessante notare però come nel Decreto Ministeriale di riferimento, il succitato 236/89, sia presente un articolo completamente disatteso dalla quasi totalità delle A.S.L.: Art. 5.7. Visitabilità condizionata: negli edifici, unità immobiliari o ambientali aperti al pubblico esistenti, che non vengano sottoposti a ristrutturazione e che non siano in tutto o in parte rispondenti ai criteri per l’accessibilità contenuti nel presente decreto, ma nei quali esista la possibilità di fruizione mediante personale di aiuto anche per le persone a ridotta o impedita capacità motoria, deve essere posto in prossimità dell’ingresso un apposito pulsante di chiamata al quale deve essere affiancato il simbolo internazionale di accessibilità di cui all’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 384-78.

Questo articolo consentirebbe a quegli edifici, ove non sia ragionevolmente ed economicamente possibile intervenire con opere che ne mutino le caratteristiche di accessibilità, di poter rientrare nella norma, qualora in studio vi siano due operatori capaci di sollevare la carrozzella e farle superare i gradini che la separano dall’ingresso dello studio. Come accennato in precedenza, nella quasi totalità dei casi le A.S.L. non consentono l’applicazione di tale norma, ma, prima di procedere con più costosi sistemi alternativi, vale la pena interrogare il funzionario di zona.

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